§ 6.2.164 - Decisione 8 novembre 2001, n. 839.
Decisione n. 2001/839/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:08/11/2001
Numero:839


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato [...]
Art. 2.      La presente decisione è destinata agli Stati membri


§ 6.2.164 - Decisione 8 novembre 2001, n. 839. [1]

Decisione n. 2001/839/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 4 dicembre 2001, n. L 319).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 96/62/CE stabilisce un quadro normativo per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

     (2) La direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato.

     (3) La presentazione di relazioni periodiche da parte degli Stati membri costituisce parte integrante della normativa in materia.

     (4) Alcuni elementi di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 1999/30/CE, e di cui all'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE devono essere oggetto di una relazione annuale.

     (5) Ai sensi della direttiva 1999/30/CE, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, con la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera e con la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, sono abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/CEE e 82/884/CEE e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/CEE. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.

     (6) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.

     (7) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V, e degli articoli 3, 5 e 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.

 

     Art. 2.

     La presente decisione è destinata agli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [2]

 

Questionario

     per la presentazione delle informazioni in merito alla direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

     STATO MEMBRO:

     INDIRIZZO DA CONTATTARE:

     ANNO DI RIFERIMENTO:

     DATA DI REDAZIONE:

     Nei moduli allegati si distingue tra le voci da inserire obbligatoriamente e le voci indicate dagli Stati membri su base volontaria. Le voci facoltative appaiono in corsivo.

     Molti dei moduli acclusi contengono un numero indefinito di file o di colonne da completare. Nella descrizione del modulo, il numero di file o colonne da completare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indica che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.

     Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dagli Stati membri, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che gli Stati membri non devono modificare.

     ELENCO DEI MODULI

     Modulo 1

     Ente di contatto e recapito

     Modulo 2

     Delimitazione di zone ed agglomerati

     Modulo 3

     Stazioni impiegate per la valutazione e metodi di misurazione

     Modulo 4

     Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri

     Modulo 5

     Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza

     Modulo 6

     Elenco delle zone ed agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari

     Modulo 7

     Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza

     Modulo 8

     Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

     Modulo 9

     Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2

     Modulo 10

     Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM2,5

     Modulo 11

     Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli

     Modulo 12

     Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11

     Modulo 13

     Superamento dei valori limite dell'SO2 dovuto a fonti naturali

     Modulo 14

     Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri

     Modulo 15

     Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto a eventi naturali

     Modulo 16

     Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade

     Modulo 17

     Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero

     Modulo 18

     Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE

     Modulo 19

     Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

     ELENCO DELLE TABELLE

     Tabella 1

     Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5: codici standard

     Tabella 2

     Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

     Tabella 3

     Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

     Tabella 4

     Fonti naturali di SO2: codici standard

     Tabella 5

     Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM10: codici standard

 

Moduli

     (Omissis).

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2004/461/CE.

[2] Allegato così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 12.