§ 6.2.206 – Direttiva 27 ottobre 2004, n. 101.
Direttiva n. 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:27/10/2004
Numero:101

§ 6.2.206 – Direttiva 27 ottobre 2004, n. 101.

Direttiva n. 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (“il sistema comunitario”) per favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all’insegna dell’efficacia dei costi e dell’efficienza economica, partendo dal presupposto che nel lungo termine le emissioni globali di gas serra dovranno essere ridotte del 70 % circa rispetto ai livelli del 1990. La direttiva intende contribuire ad ottemperare agli impegni che la Comunità e gli Stati membri hanno assunto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica nell’ambito del Protocollo di Kyoto, approvato dalla decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni.

     (2) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell’adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l’attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), con il sistema comunitario.

     (3) Mettendo in relazione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto con il sistema comunitario, si salvaguarda al contempo l’integrità ambientale di quest’ultimo e si consente di utilizzare i crediti di emissione prodotti dalle attività dei progetti ammissibili ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto per ottemperare agli obblighi degli Stati membri di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ciò consentirà di disporre, all’interno del sistema comunitario, di un maggior numero di soluzioni diverse a basso costo per garantire la conformità agli obblighi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi da sostenere per conformarsi al Protocollo di Kyoto; al contempo verrà incrementata la liquidità del mercato comunitario delle quote di emissioni dei gas serra. Incentivando la domanda di crediti JI le imprese comunitarie investiranno nello sviluppo e nel trasferimento di know how e di tecnologie avanzate che rispettino l’ambiente. Verrà incentivata anche la domanda di crediti CDM e dunque i paesi in via di sviluppo che ospitano i progetti CDM saranno aiutati nella realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo sostenibile.

     (4) I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario, dovrebbero essere connessi al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma di tali strumenti, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario e con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

     (5) Gli Stati membri possono consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate (CER) a partire dal 2005 e le unita di riduzione delle emissioni (ERU) a partire dal 2008. L’utilizzo di CER ed ERU da parte dei gestori a partire dal 2008 può essere consentita fino ad una percentuale della quota attribuita a ciascun impianto che deve essere specificata da ciascuno Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione. L’utilizzazione avverrà mediante il rilascio e l’immediata restituzione di una quota in cambio di una CER o di una ERU. La quota rilasciata in cambio di una CER o di una ERU corrisponderà a detta CER o ERU.

     (6) Il regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri che deve essere adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, prevedrà i relativi processi e le relative procedure nel sistema di registri per l’utilizzazione delle CER nel periodo 2005-2007 e nei periodi successivi, e per l’utilizzazione delle ERU nel periodo 2008-2012 e nei periodi successivi.

     (7) Ciascuno Stato membro deciderà sul limite di utilizzazione delle CER e delle ERU derivanti da attività di progetto, tenendo debito conto delle pertinenti disposizioni del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, al fine di soddisfare il requisito da essi stabilito che l’utilizzazione dei meccanismi sia supplementare rispetto all’azione nazionale. Le misure nazionali rappresenteranno quindi un elemento importante dello sforzo compiuto.

     (8) Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, gli Stati membri devono astenersi dall’utilizzare le CER e le ERU generate da centrali nucleari per rispettare gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e alla decisione 2002/358/CE.

     (9) Le decisioni 15/CP.7 e 19/CP.7 adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto sottolineano che l’integrità ambientale deve essere conseguita, tra le altre cose, grazie ad efficaci modalità, regole e orientamenti per i meccanismi e grazie ad efficaci e solidi principi e regole che disciplinino le attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura, e che si deve tener conto delle questioni della non permanenza, dell’addizionalità, delle perdite (leakage), delle incertezze e degli impatti socioeconomici e ambientali, compresi gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali, connesse con le attività dei progetti di afforestazione e riforestazione. Nel suo riesame della direttiva 2003/87/CE previsto per il 2006, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell’1 % per le attività dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura, secondo quanto stabilisce la decisione 17/CP. 7, e inoltre disposizioni relative al risultato della valutazione dei rischi potenziali connessi con l’impiego di organismi geneticamente modificati e di specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, al fine di consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario a partire dal 2008 le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione delle destinazioni d’uso del territorio e silvicoltura, in conformità delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.

     (10) Per evitare la doppia contabilizzazione le CER e le ERU non dovrebbero essere rilasciate nel caso di attività di progetto avviate all’interno della Comunità che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione delle emissioni di impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, a meno che un uguale numero di quote siano cancellate dal registro dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

     (11) In conformità dei pertinenti trattati di adesione, occorre tener conto dell’acquis comunitario nel definire le condizioni di riferimento per le attività di progetto intraprese nei paesi in via di adesione all’Unione.

     (12) Gli Stati membri che autorizzano entità pubbliche o private a partecipare ad attività di progetto sono responsabili del rispetto degli obblighi ad essi derivanti dalla convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto e dovrebbero pertanto garantire la coerenza di tale partecipazione con le pertinenti linee guida, modalità e procedure, adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

     (13) A norma della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di altre decisioni successive adottate per l’attuazione di tali strumenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attività per la creazione di capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dai meccanismi JI e CDM a sostegno delle loro strategie di sviluppo sostenibile. La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito agli sforzi messi in atto a tale riguardo.

     (14) I criteri e le linee guida per valutare se i progetti per la produzione di energia idroelettrica hanno un impatto ambientale o sociale negativo sono stati stabiliti dalla World Commission on Dams (Commissione mondiale sulle dighe) nella sua relazione del novembre 2000 “Dams and Development. A New Framework for Decision-Making”, dall’OCSE e dalla Banca mondiale.

     (15) Poiché la partecipazione alle attività dei progetti di JI e CDM e volontaria, occorre rafforzare la responsabilità ambientale e sociale delle imprese in conformità del paragrafo 17, del piano di attuazione approvato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In questo contesto, le imprese dovrebbero essere incentivate a migliorare le prestazioni in campo sociale e ambientale delle attività di JI e CDM cui partecipano.

     (16) Le informazioni sulle attività dei progetti a cui uno Stato membro partecipa o per le quali esso autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche dovrebbero essere messe a disposizione a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

     (17) La Commissione può menzionare gli impatti sul mercato dell’elettricità nelle sue relazioni sullo scambio di quote di emissioni e sull’uso di crediti derivanti da attività di progetto.

     (18) Successivamente all’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di concludere accordi con i paesi elencati nell’allegato B del Protocollo di Kyoto che devono ancora ratificarlo, al fine di garantire il riconoscimento delle quote di scambio tra il sistema comunitario e i sistemi obbligatori di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che limitano le emissioni assolute stabiliti in tali paesi.

     (19) Poiché l’obiettivo dell’intervento prospettato, vale a dire l’istituzione di un nesso tra i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e il sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto e necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (20) Alla luce di queste considerazioni la direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Modifiche alla direttiva 2003/87/CE.

     La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

     “k) “parte inclusa nell’allegato I”, una parte elencata nell’allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all’articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

     l) “attività di progetto”, un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     m) “unita di riduzione delle emissioni” (emission reduction unit, ERU), un’unita rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     n) “riduzione delle emissioni certificate” (certified emission reduction, CER), un’unita rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.”

     2) Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli:

     «Articolo 11 bis. Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l’utilizzo nel sistema comunitario.

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l’immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l’immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

     3. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

     a) fatto salvo l’obbligo per i gestori, nell’ottica della conformità alla convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall’utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall’utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell’ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e il primo periodo di cinque anni di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

     e

     b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura.

Art. 11 ter. Attività di progetto.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l’Unione europea, siano pienamente conformi all’acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

     2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

     3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell’impianto in questione.

     4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

     5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare ad attività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell’ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

     6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacita di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata “Dams and Development. A new Framework for Decision-Making”.

     7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all’attuazione del paragrafo 5, nel quale la parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2.”

     3) L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 17. Accesso alle informazioni.

     Le decisioni concernenti l’assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall’autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.”

     4) All’articolo 18 viene aggiunto il seguente comma:

     “Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l’approvazione delle attività di progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.”

     5) All’articolo 19, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

     “Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto.”

     6) L’articolo 21 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     “La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni, dell’impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell’applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.”

     b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     “3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all’assegnazione delle quote di emissioni, all’impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.”

     7) Dopo l’articolo 21 viene inserito il seguente articolo:

     «Articolo 21 bis. Sostegno delle attività volte a creare capacita.

     Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s’impegnano a sostenere attività volte a creare capacita nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s’impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell’attuazione dei progetti JI e CDM.”

     8) L’articolo 30 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     “d) l’impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessita di armonizzare l’impiego autorizzato di ERU e di CER nell’ambito del sistema comunitario;”

     b) Al paragrafo 2 vengono aggiunte le lettere seguenti:

     “l) l’impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacita di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell’ambito del sistema comunitario;

     m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacita nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione;

     n) le modalità e le procedure relative all’approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008;

     o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell’1 % per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP.7, nonché le disposizioni relative all’esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l’impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d’uso del territorio e silvicoltura nell’ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.”

     c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Anteriormente ad ogni periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l’utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all’interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L’utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarita di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti. Ai sensi dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l’azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l’utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all’azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell’articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l’utilizzo dei meccanismi sia supplementare all’azione nazionale all’interno della Comunità.”

     9) All’allegato III è aggiunto il punto seguente:

     “12. Il piano specifica l’importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell’ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarita assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.”

 

Art. 2. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 novembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

Art. 3. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

 

Art. 4. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.