§ 6.2.46 - Decisione 24 giugno 1993, n. 389.
Decisione n. 93/289/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:24/06/1993
Numero:389


Sommario
Art. 8.  Comitato.


§ 6.2.46 - Decisione 24 giugno 1993, n. 389. [1]

Decisione n. 93/289/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.

(G.U.C.E. 9 luglio 1993, n. L 167).

 

    Art. 1. [2]

    La presente decisione istituisce un meccanismo per:

    - il controllo di tutte le emissioni di origine umana di gas ad effetto serra negli Stati membri non incluse nel protocollo di Montreal, e

    - la valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti per tali emissioni.

 

    Art. 2. Programmi nazionali. [3]

    1. Gli Stati membri elaborano, pubblicano e attuano programmi nazionali volti a limitare e/o ridurre le emissioni di origine umana in base alle fonti e incrementare le eliminazioni tramite pozzi, dei gas ad effetto serra che non siano inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:

    - alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e fermo restando che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi da basse emissioni misurate su base pro capite o secondo altro criterio appropriato sono autorizzati a stabilirsi obiettivi e/o strategie in materia di CO2 corrispondenti al rispettivo grado di sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche, come convenuto nelle sessioni del Consiglio del 29 ottobre 1990 e del 13 dicembre 1991, nonché del 15 e 16 dicembre 1994,

    - all'adempimento, da parte della Comunità, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas ad effetto serra non incluse nel protocollo di Montreal, stabiliti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto,

    - al controllo trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, in materia di contributi nazionali concordati a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità europea in base alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al protocollo di Kyoto. Questi programmi sono oggetto di aggiornamento periodico.

    2. Ogni Stato membro include nel proprio programma nazionale:

    a) le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni per il CO2 ed altri gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2000, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

    b) almeno per quanto riguarda i sei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6),

    - le emissioni di origine umana, di biossido di carbonio, metano e protossido di azoto dell'anno di riferimento 1990, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - le emissioni, di origine umana, di idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo dell'anno di riferimento 1990 e/o 1995, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - gli inventari delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi, determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,

    - gli elementi specifici delle politiche e delle misure nazionali attuate o previste a partire dall'anno di riferimento che contribuiscono significativamente alla riduzione delle emissioni e all'incremento dei pozzi dei gas ad effetto serra, articolati per gas e per settore, ivi compresi gli obiettivi e il tipo di strumento utilizzato nelle singole misure, il grado di attuazione della politica o della misura nonché, se possibile, indicatori intermedi dello stato di avanzamento per le singole politiche e misure;

    - le misure adottate o previste per l'attuazione delle pertinenti normative e politiche comunitarie;

    - le stime degli effetti delle politiche e delle misure sulle emissioni e le relative eliminazioni e loro inserimento nelle proiezioni:

    i) per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il periodo 2008[hyphen]2012 e

    ii) nella misura del possibile, per i gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2005, secondo le procedure di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, ivi comprese le informazioni necessarie per una comprensione in termini quantitativi delle ipotesi di base utilizzate per elaborare le suddette proiezioni e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime;

    - una valutazione dell'impatto economico delle misure summenzionate, nella misura del possibile;

    c) le informazioni sui gas seguenti: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) diversi dal metano, nonché ossidi di zolfo, in base agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, incluso quanto segue:

    - dati sulle emissioni;

    - descrizione delle politiche e delle misure adottate o previste per limitare e/o ridurre le emissioni di tali gas;

    - per quanto possibile stime sulle future proiezioni periodiche relative alle emissioni, come deciso secondo la procedura di cui all'articolo 8, sulla base di orientamenti procedurali uniformi, comprese le informazioni che consentano una comprensione quantitativa delle ipotesi di base e della metodologia impiegata nell'elaborazione delle stime.

 

    Art. 3. Inventari e comunicazione dei dati. [4]

    1. Gli Stati membri determinano le emissioni di origine umana in base alle fonti e le eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, come specificato all'articolo 2 paragrafo 2, secondo le metodologie accettate dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti del clima (IPCC) e convenute nella conferenza delle parti. Esse sono rivedute secondo la procedura prevista all'articolo 8, se del caso, per tenere debito conto delle pertinenti decisioni future della conferenza delle parti.

    2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni di CO2 di origine umana e all'eliminazione di CO2 tramite pozzi per quanto riguarda il precedente anno civile.

Gli Stati membri comunicano inoltre annualmente i dati degli inventari nazionali sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi degli altri gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i dati definitivi per il penultimo anno e i dati provvisori dell'anno precedente. Gli Stati membri riferiscono altresì entro il 31 dicembre i dati più recenti in merito alle emissioni previste in base alle fonti e alle eliminazioni tramite pozzi dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto per il periodo 2008 [hyphen] 2012 e, per quanto possibile, per il 2005.

La Commissione prende inoltre iniziative per promuovere la comparabilità e la trasparenza degli inventari e delle comunicazioni nazionali.

    3. In collaborazione con gli Stati membri ed in base alle informazioni da essi fornite, la Commissione provvede alla stesura di inventari delle emissioni di gas ad effetto serra di origine umana e dell'eliminazione tramite pozzi nella Comunità. La Commissione trasmette entro il 1o marzo a tutti gli Stati membri tali inventari basati sui dati ricevuti a norma del paragrafo 2.

 

    Art. 4. Procedure e metodi per la valutazione. [5]

    La Commissione stabilisce procedure e metodi per la valutazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 6 e la frequenza dell'aggiornamento da parte degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

 

    Art. 5. Valutazione dei programmi nazionali e dello stato di emissioni nella Comunità. [6]

    1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, i programmi nazionali in vigore che non siano già stati trasmessi o gli aggiornamenti dei programmi già trasmessi. I programmi nazionali futuri e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

    2. La Commissione comunica agli altri Stati membri i programmi nazionali ricevuti, entro un mese dalla ricezione degli stessi.

    3. La Commissione valuta i programmi nazionali per stabilire se i progressi realizzati nell'ambito della Comunità nel suo complesso siano tali da garantire l'adempimento degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua valutazione, entro sei mesi dalla ricezione dei programmi nazionali.

L'Agenzia europea dell'ambiente fornisce assistenza nella stesura di tale relazione, se necessario, in base al proprio programma di lavoro annuale.

 

    Art. 6. Valutazione dei progressi compiuti. [7]

    La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, se i progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie, verso l'adempimento degli impegni della Comunità a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto siano tali da garantire che la Comunità e gli Stati membri procedano in direzione dell'adempimento dei loro impegni, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute a norma degli articoli 2, 3 e 5. La relazione della Commissione è messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio anche se i dati ricevuti dagli Stati membri sono incompleti; in questo caso la Commissione può includere nella relazione i migliori dati disponibili, di concerto con lo Stato membro interessato.

 

    Art. 7. Altri gas ad effetto serra. [8]

     [1. Gli Stati membri trasmettono parimenti alla Commissione informazioni su:

     - dati concernenti le emissioni di altri gas ad effetto serra non soggetti al protocollo di Montreal in base alla migliore metodologia disponibile decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8. Tale metodologia è quella elaborata IPCC o un'altra con essa compatibile.

     La metodologia è riveduta dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8, per tener conto, se del caso, dei progressi tecnici, in particolare degli sviluppi decisi nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento di clima;

     - una descrizione delle misure adottate o previste per ridurre le emissioni di altri gas ad effetto serra.

     2. Si dovrebbero istituire programmi nazionali per la limitazione di tali gas parallelamente allo sviluppo delle relative politiche.]

 

Art. 8. Comitato. [9]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

    Art. 9.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 11 della decisione n. 280/2004/CE.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) 99/296 e così ulteriormente sostituito dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.