§ 6.1.107 - Decisione 17 novembre 2005, n. 12/2006.
Decisione n. 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:17/11/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.107 - Decisione 17 novembre 2005, n. 12/2006.

Decisione n. 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(G.U.U.E. 13 gennaio 2006, n. L 8).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, in particolare il punto 3,

     visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

      (2) La Svezia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno presentato richiesta di mobilizzazione del Fondo entro il termine di dieci settimane previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002, a seguito di una catastrofe provocata da una tempesta.

      (3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

      (4) La catastrofe provocata dalla tempesta in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania l'8 gennaio 2005 soddisfa le condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, il fondo sarà mobilizzato per fornire l'importo di 92 880 830 EUR in stanziamenti d'impegno.

 

          Art. 2.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.