Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 13/01/2009 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell'allegato |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 5.4.275 - Regolamento 13 gennaio 2009, n. 20.
Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
(G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
[2] GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.
[3] GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.
[4] COM(2006) 92 def.
[5] Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 23- 24 marzo 2006.
ALLEGATO
INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO
Specifiche del modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale
1. Stati membri e regioni interessati: tutti.
2. Le variabili saranno codificate come segue:
La denominazione delle variabili dell'indagine sulle forze di lavoro nella colonna "filtro" fa riferimento all'allegato III del
(Omissis)