§ 1.1.114 - Direttiva 30 gennaio 2002, n. 4.
Direttiva n. 2002/4/CE della Commissione relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/01/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi comunicano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.114 - Direttiva 30 gennaio 2002, n. 4.

Direttiva n. 2002/4/CE della Commissione relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva n. 1999/74/CE del Consiglio.

(G.U.C.E. 31 gennaio 2002, n. L 30).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, in particolare l’articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 1999/74/CE stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole secondo i diversi metodi di allevamento e autorizza gli Stati membri a scegliere il metodo o i metodi più appropriati.

     (2) Conformemente all’articolo 7 della direttiva n. 1999/74/CE tutti gli allevamenti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva sono registrati dall’autorità competente, con attribuzione di un numero distintivo che consenta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001, prevede l’obbligo di stampigliare le uova mediante l’apposizione di un codice che indica il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il metodo di produzione.

     (4) I metodi di allevamento sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2001, nonché dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione, per quanto concerne il metodo di produzione biologico.

     (5) La registrazione degli stabilimenti mediante numeri distintivi è una condizione che consente di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri:

     a) stabiliscono un sistema di registrazione di tutti i siti di produzione (in appresso: gli stabilimenti) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva n. 1999/74/CE, attribuendo loro un numero distintivo, conformemente all’allegato della presente direttiva;

     b) garantiscono che per ciascuno degli stabilimenti in parola siano fornite all’autorità competente dello Stato membro, entro una data da esso stabilita, almeno le informazioni di cui al punto 1 dell’allegato; tale data deve essere fissata prevedendo un lasso di tempo sufficiente per la registrazione degli stabilimenti conformemente alla lettera c);

     c) si adoperano affinché tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte sono fornite entro la data fissata conformemente alla lettera b) siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° giugno 2003:

     a) gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte al paragrafo 1, lettera b), non sono state fornite entro la data stabilita non possano continuare ad essere utilizzati, e

     b) nessun nuovo stabilimento sia messo in servizio prima di aver completato la registrazione e l’assegnazione del numero distintivo.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accesso al registro degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, onde consentire di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

     4. Gli Stati membri si assicurano che eventuali modifiche dei dati registrati siano notificate senza indugio all’autorità competente e che il registro sia aggiornato immediatamente una volta ricevute tali informazioni.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva n. 1999/74/CE si applicano se necessario.

     1. Dati richiesti per la registrazione

     Per ogni stabilimento devono essere registrati almeno i seguenti dati:

     - stabilimento:

     - nome dello stabilimento,

     - indirizzo,

     - persona fisica responsabile delle galline ovaiole (in appresso: allevatore):

     - nome,

     - indirizzo,

     - numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(no) nel campo d’applicazione della direttiva n. 1999/74/CE gestito(i) o di proprietà dell’allevatore,

     - proprietario dello stabilimento, se diverso, dall’allevatore:

     - nome,

     - indirizzo,

     - numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(no) nel campo d’applicazione della direttiva n.

     1999/74/CE gestito(i) o di proprietà del proprietario,

     - altre informazioni sullo stabilimento:

     - metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.1,

     - capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.

 

     2. Numero distintivo

     Il numero distintivo è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.1, seguita dal codice dello Stato membro, conformemente al punto 2.2, e dal numero di identificazione fissato dallo Stato membro nel quale è situato lo stabilimento.

 

     2.1. Codice per il metodo di allevamento

     I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nello stabilimento devono essere indicati con il seguente codice:

 

1

All’aperto

2

A terra

3

In gabbie

 

     Il metodo di allevamento utilizzato in stabilimenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:

 

0

Produzione biologica

 

2.2. Codice per lo Stato membro di registrazione [1]

 

AT

Austria

BE

Belgio

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

EE

Estonia

EL

Grecia

ES

Spagna

FI

Finlandia

FR

Francia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

SE

Svezia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

UK

Regno Unito

 

2.3. Identificazione dello stabilimento

     Ogni Stato membro applica un sistema che consente l’attribuzione di un unico numero a ciascuno stabilimento che deve essere registrato. Tale sistema può essere altresì utilizzato per fini diversi da quelli della presente direttiva, purché l’identificazione dello stabilimento venga garantita.

     Gli Stati membri possono aggiungere altri caratteri al numero di identificazione, ad esempio per l’identificazione di singoli branchi che soggiornano in locali diversi del medesimo stabilimento.

 


[1] Punto così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.