§ 5.3.3 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2531.
Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:23/11/1998
Numero:2531


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Diritto di esonerare istituzioni.
Art. 3.  Aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.
Art. 4.  Aliquote di riserva.
Art. 5.  Potere normativo.
Art. 6.  Diritto di raccolta e verifica delle informazioni.
Art. 7.  Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi.
Art. 8.  Disposizioni finali.


§ 5.3.3 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2531.

Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.

(G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318).

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

     1) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

     2) "banca centrale nazionale" la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

     3) "istituzione" qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve minime;

     4) "aliquota di riserva" la percentuale dell'aggregato per la riserva obbligatoria che la BCE può fissare in applicazione dell'articolo 19.1 dello statuto;

     5) "sanzioni" le ammende, le penalità di mora, gli interessi a titolo di penalità e i depositi infruttiferi.

 

     Art. 2. Diritto di esonerare istituzioni.

     La BCE può, in modo non discriminatorio, esonerare talune istituzioni dall'obbligo di mantenere riserve minime in conformità con i criteri da essa stabiliti.

 

     Art. 3. Aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

     1. L'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima che la BCE può imporre alle istituzioni ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto è costituito, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, da:

     I) passività di un'istituzione derivanti dalla raccolta di fondi e da

     II) passività risultanti da voci fuori bilancio, escludendo, tuttavia,

     III) una parte o la totalità delle passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità che la BCE preciserà, e

     IV) le passività nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale.

     2. Per le passività sotto forma di titoli di debito negoziabili, la BCE può precisare, in alternativa alla disposizione del paragrafo 1 iii), che la totalità o una parte delle passività di un'istituzione nei confronti di un'altra saranno dedotte dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime dell'istituzione a cui sono dovute.

     3. La BCE può autorizzare, in modo non discriminatorio, la deduzione di determinati tipi di attività dalle categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime.

 

     Art. 4. Aliquote di riserva.

     1. Le aliquote di riserva che la BCE può definire ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto non possono eccedere il 10 % delle passività componenti l'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima, ma possono anche essere pari a zero.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la BCE può specificare, in modo non discriminatorio, aliquote di riserva differenti per determinate categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

 

     Art. 5. Potere normativo.

     Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 la BCE adotta, ove opportuno, regolamenti o decisioni.

 

     Art. 6. Diritto di raccolta e verifica delle informazioni.

     1. La BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo della riserva minima. Dette informazioni sono riservate.

     2. La BCE ha il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti in materia di obbligo di riserva minima. La BCE notifica all'istituzione la propria decisione di verificare i dati o di procedere alla loro raccolta obbligatoria.

     3. Il diritto di verificare i dati include il diritto di:

     a) richiedere l'esibizione di documenti;

     b) esaminare i libri e i registri contabili delle istituzioni;

     c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;

     d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

     Qualora un'istituzione ostacoli la raccolta e/o la verifica delle informazioni, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali in questione fornisce l'assistenza necessaria, in particolare assicurando l'accesso dei locali dell'istituzione, affinché possano essere esercitati i suddetti diritti.

     4. La BCE può delegare alle banche centrali nazionali l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi da 1 a 3. Conformemente all'articolo 34.1, primo trattino, dello statuto, la BCE ha la facoltà di specificare ulteriormente in un regolamento le condizioni in base alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica.

 

     Art. 7. Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi.

     1. Nel caso in cui un'istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, la BCE può irrogare una delle seguenti sanzioni:

     a) il pagamento di una somma fino a 5 punti percentuali sopra al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del SEBC ovvero pari a 2 volte tale tasso, in entrambi i casi calcolato sulla differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta;

     b) l'obbligo per l'istituzione interessata di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o le banche centrali nazionali fino a 3 volte la differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta. La scadenza del deposito non può superare il periodo di inosservanza degli obblighi di riserva.

     2. Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici giorni [1].

     3. Nel caso in cui un'istituzione non ottemperi agli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento o dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, diversi da quelli descritti al paragrafo 1, le sanzioni relative a tali inottemperanze sono definite nel regolamento (CE) n. 2532/98.

 

     Art. 8. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 5 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 134/2002.