§ 19.3.67 - Regolamento 22 gennaio 2002, n. 134.
Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:22/01/2002
Numero:134


Sommario
Art. 1.      All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.3.67 - Regolamento 22 gennaio 2002, n. 134.

Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.

(G.U.C.E. 26 gennaio 2002, n. L 24).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 19.2,

     vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE"),

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto otto del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al punto due del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, protocolli entrambi allegati a detto trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 23 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2531/98 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio definisce sanzioni e procedure specifiche che costituiscono un regime semplificato di irrogazione di sanzioni nel caso di determinate tipologie di infrazione, ma rinvia al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni per i principi e le procedure relativi all'irrogazione di tali sanzioni.

     (3) L'esperienza in materia della procedura di riesame prevista all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98 e semplificata per il tramite dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 ha dimostrato che il periodo ridotto di 15 giorni non consente al Consiglio direttivo di decidere in modo adeguato.

     (4) Per garantire l'efficacia della procedura di riesame, il termine entro il quale il Consiglio direttivo è chiamato a decidere dovrebbe essere esteso a due mesi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2531/98 viene eliminato il riferimento all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2532/98.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento si applica alle richieste presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. A questo fine, si considera come data rilevante la data di arrivo della richiesta alla BCE.