Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 19/12/2005 |
Numero: | 2083 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.6.28 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2083.
Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 20 dicembre 2005, n. L 333).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Con
(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l’accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l’alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all’accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell’accordo ricalcolate per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007. Pertanto è necessario rivederli.
(3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall’accordo a quelle da esso derivanti. Occorre pertanto correggerle.
(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l’applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.
(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La
1) L'articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
2) L'articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR».
La
1) L'articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
2) Il testo dell’articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
5) L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.