Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 07/09/2005 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.6.26 - Direttiva 7 settembre 2005, n. 51.
Direttiva n. 2005/51/CE della Commissione che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 257).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’allegato XX della
(2) Poiché i modelli di cui alla
(3) La
(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Al punto 1, lettera a), dell’allegato XX della
«Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»
Al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della
«Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.»
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.