§ 3.3.978 - Direttiva 14 agosto 2009, n. 106.
Direttiva n. 2009/106/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:14/08/2009
Numero:106


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 2001/112/CE è così modificata
Art. 2. Entro e non oltre il 1 gennaio 2011, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono il [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.978 - Direttiva 14 agosto 2009, n. 106.

Direttiva n. 2009/106/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

(G.U.U.E. 15 agosto 2009, n. L 212)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana [1], in particolare l’articolo 7,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Allo scopo di migliorare la libera circolazione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi all’interno della Comunità, la direttiva 2001/112/CE ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti in oggetto. È necessario che tali norme vengano adeguate al progresso tecnico e tengano conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, che si è svolta dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

 

(2) Questa norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. Il Codice di buone pratiche dell’AIJN stabilisce inoltre fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l’autoregolamentazione nell’industria dei succhi di frutta. È opportuno che la direttiva 2001/112/CE sia resa conforme, nella misura del possibile, alle suddette norme.

 

(3) La norma del Codex in questione stabilisce che il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato venga definito "succo di frutta a base di succo concentrato". È necessario che anche la norma comunitaria corrispondente in materia di etichettatura utilizzi questa definizione riconosciuta a livello internazionale. Per poter assicurare la coerenza dell’etichettatura in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare le versioni linguistiche, ove ciò sia necessario, per renderle conformi al testo della norma del Codex.

 

(4) La suddetta norma del Codex e il codice di buone pratiche dell’AIJN stabiliscono inoltre dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato. Dato che questi valori facilitano le analisi ai fini dei requisiti minimi di qualità, essi dovrebbero essere presi in considerazione nella misura in cui corrispondono ai valori di riferimento utilizzati nella Comunità.

 

(5) La direttiva 2001/112/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

 

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 2001/112/CE è così modificata:

 

1. (non riguarda la versione IT);

 

2. all’allegato I, parte I (Definizioni), paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a). All’allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato";

 

3. è aggiunto l’allegato V, riportato in allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

Entro e non oltre il 1 gennaio 2011, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale.

 

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO V

 

Se un succo a base di succo concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’elenco che precede, il livello Brix minimo del succo ricomposto è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

 

Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C.

 

Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).

 

Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricomposto e alla purea di frutta ricomposta prodotti nella Comunità."

 

Nome comune del frutto

Nome botanico

Valori Brix minimi per succo di frutta ricomposto e per purea di frutta ricomposta |

 

 

 

Mela (*)

Malus domestica Borkh.

11,2 |

 

 

 

Albicocca (**)

Prunus armeniaca L.

11,2 |

 

 

 

Banana (**)

Musa sp.

21,0 |

 

 

 

Ribes nero (*)

Ribes nigrum L.

11,6 |

 

 

 

Uva (*)

Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi

15,9 |

 

 

 

Pompelmo (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0 |

 

 

 

Guaiava (**)

Psidium guajava L.

9,5 |

 

 

 

Limone

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0 |

 

 

 

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0 |

 

 

 

Arancia (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2 |

 

 

 

Frutto della passione (*)

Passiflora edulis Sims

13,5 |

 

 

 

Pesca (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0 |

 

 

 

Pera (**)

Pyrus communis L.

11,9 |

 

 

 

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8 |

 

 

 

Lampone (*)

Rubus idaeus L.

7,0 |

 

 

 

Amarena (*)

Prunus cerasus L.

13,5 |

 

 

 

Fragola (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0 |

 

 

 

Mandarino (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2 |