Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche della direttiva 76/768/CEE |
Art. 2. Modifiche della direttiva 88/378/CEE |
Art. 3. Modifiche della direttiva 1999/13/CE |
Art. 4. Modifica della direttiva 2000/53/CE |
Art. 5. Modifiche della direttiva 2002/96/EC |
Art. 6. Modifica della direttiva 2004/42/CE |
Art. 7. Attuazione |
Art. 8. Entrata in vigore |
Art. 9. Destinatari |
§ 3.3.938 - Direttiva 16 dicembre 2008, n. 112.
Direttiva n. 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell’applicazione di altri atti comunitari, quali la
(4) L’incorporazione nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l’introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L’analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal
(5) È inoltre necessario adeguare la
(6) È opportuno che nella
(7) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1 giugno 2015. I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del
(8) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [13], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(9) Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifiche della
La
1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del
2) all’articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel
3) dal 1 dicembre 2010, l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:
" Art. 4 ter
È vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del
4) dal 1 dicembre 2010, all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
"Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.";
5) nell’allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel
Art. 2. Modifiche della
La
1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del
2) dal 1 dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1.
3) dal 1 giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1.
4) dal 1 dicembre 2010, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1,
in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.
5) dal 1 giugno 2015, nell’allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1,
in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.";
6) dal 1 dicembre 2010, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
"4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici:
a) ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1,
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.";
7) dal 1 giugno 2015, nell’allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
"4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici
a) Ferma restando l’applicazione delle disposizioni previste dal
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1,
ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all’utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli."
Art. 3. Modifiche della
La
1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del
2) l’articolo 5 è così modificato:
a) dal 1 dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del
b) dal 1 giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del
c) il paragrafo 8 è modificato come segue:
i) i termini "la frase di rischio R40" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40 o R68";
ii) i termini "l’etichettatura R40" sono sostituiti dai termini "l’etichettatura R40 o R68";
iii) dal 1 giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 H351";
iv) dal 1 giugno 2015, i termini "l’etichettatura R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 H351";
d) dal 1 giugno 2015, al paragrafo 9, i termini "frasi di rischio" sono sostituiti dai termini "indicazioni di pericolo";
e) il paragrafo 13 è modificato come segue:
i) i termini "l’etichettatura R40, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61";
ii) dal 1 giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D".
Art. 4. Modifica della
Dal 1 dicembre 2010, nella
"11) "sostanza pericolosa", le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
Art. 5. Modifiche della direttiva 2002/96/EC
La
1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del
2) dal 1 dicembre 2010, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) "sostanze o miscele pericolose": le miscele considerate pericolose ai sensi della
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1.
3) dal 1 giugno 2015, all’articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) "sostanze o miscele pericolose": le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del
i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii) classe di pericolo 4.1;
iv) classe di pericolo 5.1;
4) nell’allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:
- "— Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell’allegato VI, parte 3, del
Art. 6. Modifica della
L’articolo 2 della
a) nel paragrafo 3, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela";
b) nel paragrafo 8, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela".
Art. 7. Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1 aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 giugno 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 8. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 9. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.
[2] Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.
[3] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
[4] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
[5] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
[6] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
[7] GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.
[8] GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.
[9] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
[10] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
[11] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
[12] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
[13] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[] GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";
[] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.".
[] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";
[] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.";