§ 3.3.689 - Regolamento 11 aprile 2002, n. 622.
Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:11/04/2002
Numero:622


Sommario
Art. 1.      1. I termini per la presentazione delle informazioni sulle sostanze aromatizzanti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1565/2000 sono stabiliti nell'allegato.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 3.3.689 - Regolamento 11 aprile 2002, n. 622.

Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 12 aprile 2002, n. L 95).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede la redazione di un elenco delle sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato, ad esclusione di tutte le altre. L'elenco deve essere redatto sulla base della valutazione delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.

     (2) In applicazione del suddetto regolamento si è proceduto all'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari mediante la decisione 1999/217/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/113/CE.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita elencate nella decisione 1999/217/CE, stabilisce le informazioni necessarie per la valutazione delle sostanze contenute nel repertorio.

     (4) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1565/2000 elenca le informazioni che il responsabile dell'immissione in commercio di una data sostanza è tenuto a fornire per consentire lo svolgimento del programma di valutazione. Se entro dodici mesi dall'adozione di tale regolamento le informazioni relative ad una determinata sostanza non fossero disponibili, la Commissione dovrebbe essere informata in merito alla data di possibile presentazione di tali informazioni.

     (5) Entro il primo anno di attuazione del programma di valutazione i responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio hanno presentato, attraverso l'EFFA (European Flavours and Fragrances Association), i dati relativi ad una parte delle sostanze elencate nella decisione 1999/217/CE ed hanno informato la Commissione in merito alle date di presentazione delle informazioni concernenti le rimanenti sostanze.

     (6) Per non perturbare lo svolgimento della procedura di valutazione, la Commissione è ora in grado di stabilire termini per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1565/2000.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. I termini per la presentazione delle informazioni sulle sostanze aromatizzanti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1565/2000 sono stabiliti nell'allegato.

     2. Su richiesta motivata del responsabile dell'immissione in commercio di tali sostanze, la Commissione può prorogare il termine. La richiesta deve essere presentata prima dello scadere del termine.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato [1]

 

Sostanze aromatizzanti

Termine per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1565/2000

Sostanze che dovrebbero essere valutate in via prioritaria (contrassegnate con il n. 3 nella colonna "Osservazioni" dell'allegato della decisione 1999/217/CE)

31 dicembre 2002

Sostanze appartenenti ai gruppi 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 20 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1565/2000

31 dicembre 2002

Sostanze appartenenti ai gruppi 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1565/2000

31 agosto 2003

Sostanze appartenenti ai gruppi 3, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1565/2000

30 giugno 2004

 


[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 25 maggio 2002, n. L 137.