Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 11/04/2002 |
Numero: | 622 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini per la presentazione delle informazioni sulle sostanze aromatizzanti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1565/2000 sono stabiliti nell'allegato. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 3.3.689 - Regolamento 11 aprile 2002, n. 622.
Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 12 aprile 2002, n. L 95).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede la redazione di un elenco delle sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato, ad esclusione di tutte le altre. L'elenco deve essere redatto sulla base della valutazione delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
(2) In applicazione del suddetto regolamento si è proceduto all'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari mediante la
(3) Il
(4) L'articolo 3 del
(5) Entro il primo anno di attuazione del programma di valutazione i responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio hanno presentato, attraverso l'EFFA (European Flavours and Fragrances Association), i dati relativi ad una parte delle sostanze elencate nella
(6) Per non perturbare lo svolgimento della procedura di valutazione, la Commissione è ora in grado di stabilire termini per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato il presente regolamento:
1. I termini per la presentazione delle informazioni sulle sostanze aromatizzanti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del
2. Su richiesta motivata del responsabile dell'immissione in commercio di tali sostanze, la Commissione può prorogare il termine. La richiesta deve essere presentata prima dello scadere del termine.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato [1]
Sostanze aromatizzanti |
Termine per la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del |
Sostanze che dovrebbero essere valutate in via prioritaria (contrassegnate con il n. 3 nella colonna "Osservazioni" dell'allegato della |
31 dicembre 2002 |
Sostanze appartenenti ai gruppi 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 20 dell'allegato I del |
31 dicembre 2002 |
Sostanze appartenenti ai gruppi 6, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29 dell'allegato I del |
31 agosto 2003 |
Sostanze appartenenti ai gruppi 3, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 dell'allegato I del |
30 giugno 2004 |
[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 25 maggio 2002, n. L 137.