§ 41.7.257 - D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:23/05/2003
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali
Art. 2.  Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari
Art. 3.  Personale degli Uffici metrici provinciali
Art. 4.  Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.
Art. 5.  Personale degli UU.PP.I.C.A.
Art. 6.  Norma finale e di rinvio


§ 41.7.257 - D.Lgs. 23 maggio 2003, n. 167.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(G.U. 11 luglio 2003, n. 159)

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali

     1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

 

          Art. 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari

     1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

     2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.

     3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

 

          Art. 3. Personale degli Uffici metrici provinciali

     1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

     2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999.

     3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attività produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

     4. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

 

          Art. 4. Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.

     1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

 

          Art. 5. Personale degli UU.PP.I.C.A.

     1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

     2. All'inquadramento di dette unità si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Norma finale e di rinvio

     1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 e in data 26 maggio 2000.