§ 41.7.193 - D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/07/1996
Numero:432


Sommario
Art. 1.  Autonomia impositiva
Art. 2.  Tributi riscossi fuori del territorio provinciale
Art. 3.  Modalità di erogazione dei fondi
Art. 4.  Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province.
Art. 5.  Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza delle province autonome
Art. 6.  Coordinamento tra finanza statale e finanza della regione
Art. 7.  Leggi di settore
Art. 8.  Norma transitoria


§ 41.7.193 - D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.

(G.U. 23 agosto 1996, n. 197, S.O.)

 

     Art. 1. Autonomia impositiva

     1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali".

     2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:

     " 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima".

 

          Art. 2. Tributi riscossi fuori del territorio provinciale

     1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 è inserito il seguente:

     "6 bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".

 

          Art. 3. Modalità di erogazione dei fondi

     1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:

     " 2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale".

     2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e aggiunto il seguente:

     "4 bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta".

 

          Art. 4. Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province.

     1. L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.

     1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6, dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10 bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10 bis".

 

          Art. 5. Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza delle province autonome

     1. L'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10.

     1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.

     2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

     3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal docunento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.

     4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.

     5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:

     a) le spese relative al personale statale in attività o quiscenza;

     b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;

     c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regiori a statuto ordinario e speciale;

     d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;

     e) gli interventi statali per la finanza locale.

     6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.

     7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:

     a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;

     b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.

     8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.

     9. Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 bis.

     10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".

 

          Art. 6. Coordinamento tra finanza statale e finanza della regione

     1. Dopo l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è inserito il seguente:

     "Art. 10 bis.

     1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua:

     a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

     b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).

     2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.

     3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione".

 

          Art. 7. Leggi di settore

     1. L'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12.

     1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

     3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

     4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".

 

          Art. 8. Norma transitoria

     1. Le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1 gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'art. 10 bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'art. 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'art. 10 bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:

     a) gli ammontari delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;

     b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;

     c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

     d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996.

     4. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

     5. Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6 bis dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'art. 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).

     6. Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto.

     7. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.