Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 25/01/1991 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte [...] |
Art. 2. 1. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
§ 41.7.172 - D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.
(G.U. 1 febbraio 1991, n. 27)
1. Nell'art 2 del
"2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.
2 bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.
2 ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.".
1. Al comma 4 dell'art. 2 del
"Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della