Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 09/08/1966 |
Numero: | 808 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di [...] |
Art. 2. La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Art. 3. Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di altra natura a [...] |
Art. 4. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza. |
§ 41.7.75 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 808.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.
(G.U. 17 ottobre 1966, n. 259)
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con
La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.