§ 41.7.75 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 808.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1966
Numero:808


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di [...]
Art. 2.      La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3.      Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di altra natura a [...]
Art. 4.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.


§ 41.7.75 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 808.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

(G.U. 17 ottobre 1966, n. 259)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

          Art. 2.

     La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di altra natura a carattere nazionale.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.