§ 41.7.45 - Legge 9 agosto 1954, n. 634.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1954
Numero:634


Sommario
Art. 1.      Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire [...]
Art. 2.      La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene [...]
Art. 3.      All'onere di lire 22.500.000.000 derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'art. 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


§ 41.7.45 - Legge 9 agosto 1954, n. 634.

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

(G.U. 16 agosto 1954, n. 186)

 

     Art. 1.

     Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 2.

     La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 22.500.000.000.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 22.500.000.000 derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'art. 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo numero 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.