Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 30/06/1951 |
Numero: | 574 |
Sommario |
Art. 1. Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. |
Art. 2. Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto. |
Artt. 3. -7. |
Artt. 8. - 16. |
Artt. 17. - 22. |
Artt. 23. - 29. |
Artt. 30. -34. |
Art. 35. [6] |
Art. 36. [7] |
Art. 37. [8] |
Art. 38. [9] |
Art. 39. Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano [...] |
Art. 40. [10] |
Artt. 41. - 44. |
Art. 45. [12] |
Art. 46. [13] |
Art. 47. I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i [...] |
Art. 48. Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate: |
Art. 49. Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo. |
Art. 50. Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al [...] |
Art. 51. Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del [...] |
Art. 52. Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli [...] |
Art. 53. Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale. |
Art. 54. L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al [...] |
Art. 55. [14] |
Art. 56. [15] |
Art. 57. [16] |
Art. 58. [17] |
Art. 59. [18] |
Art. 60. [19] |
Art. 61. [20] |
Art. 62. [21] |
Art. 63. [22] |
Art. 64. [23] |
Artt. 65.- 67. |
Art. 68. Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione [...] |
Art. 69. I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco. |
Art. 70. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in [...] |
Art. 71. L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne [...] |
Art. 72. Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve [...] |
Art. 73. Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino. |
Artt. 74. -82. |
Artt. 83. -85. |
Art. 86. [27] |
Art. 87. [28] |
Artt. 88. - 90. |
Art. 91. Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. |
§ 41.7.38 - D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
(G.U. 27 luglio 1951, n. 170)
Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella
Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.
Titolo I
RINVIO DELLE LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI.
IMPUGNAZIONE DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA,
DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
Titolo II
ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI
Titolo III
AGRICOLTURA E CACCIA
Titolo IV
INDUSTRIA E COMMERCIO
Titolo V
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Titolo VI
COMMERCIO CON L'ESTERO
Titolo VII
LAVORI PUBBLICI
Titolo VIII
PREVIDENZA SOCIALE E CREDITO
Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorità nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.
Titolo IX
GIUSTIZIA
Titolo X
LIBRI FONDIARI
Titolo XI
POLIZIA E SICUREZZA PUBBLICA
I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.
Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:
a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto;
b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;
c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;
d) dai sindaci negli altri Comuni.
Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.
Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.
Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 16 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitività dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.
I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.
Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°, designato dal questore insieme ad un supplente.
Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°.
I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.
Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.
Titolo XII
BENI PUBBLICI E FINANZA
Capo I
BENI PUBBLICI
Capo II
FINANZA REGIONALE
Capo III
FINANZA LOCALE
Capo IV
NORME COMUNI ALLA REGIONE E
ALLE PROVINCE IN TEMA DI FINANZA
Capo V
BILANCIO E CONTABILITÀ REGIONALE
Titolo XIII
ENTI LOCALI
Le attribuzioni che per la
Titolo XIV
GRUPPI LINGUISTICI E USO DELLA LINGUA TEDESCA
I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.
Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.
Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.
Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino.
Titolo XV
CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
Titolo XVI
NORME SUL PASSAGGIO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E
DEL PERSONALE DELLO STATO ALLA REGIONE O ALLE PROVINCE
Capo I
NORME GENERALI
Capo II
SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Capo III
SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
Capo IV
NORME TRANSITORIE SUL PERSONALE
Disposizione finale
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[2] Articoli abrogati dall'art. 38 del
[3] Articoli abrogati dall'art. 16 del
[4] Articoli abrogati dall'art. 15 del
[5] Articoli abrogati dall'art. 15 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 38 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[11] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 21 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 21 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 21 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[24] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[25] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[26] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[27] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[29] Articoli abrogati dall'art. 53 del