Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.4 enti ausiliari e strumentali |
Data: | 12/04/1948 |
Numero: | 487 |
Sommario |
Art. 1. Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, ai benefici di cui al [...] |
Art. 2. Per l'approvvigionamento del materiale mobile, semprechè costruito secondo i tipi unificati di cui al precedente art. 1 e per il quale non venga accordato il concorso [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 41.4.7 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 487 [1] .
Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.
(G.U. 21 maggio 1948, n. 117)
Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del
Per l'approvvigionamento del materiale mobile, semprechè costruito secondo i tipi unificati di cui al precedente art. 1 e per il quale non venga accordato il concorso dello Stato, previsto dal
L'ammontare complessivo dei mutui che potranno essere ammessi al beneficio del precedente comma, è fissato in lire otto miliardi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della