Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 26/01/1996 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e obiettivi. |
Art. 2. Modalità. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazioni d'urgenza. |
§ 4.2.31 - Legge Regionale 26 gennaio 1996, n. 2. [1]
Integrazione di finanziamento con il concorso degli enti interessati per il completamento di opere inserite nei programmi FIO.
(B.U. n. 10 del 30 gennaio 1996).
Art. 1. Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto intende garantire il completamento funzionale di opere finanziate con il Fondo investimenti occupazione (FIO) mediante anticipazione di finanziamenti integrativi rimborsabili dagli enti interessati.
Art. 2. Modalità.
1. La Giunta regionale, individuati nell'ambito dei programmi FIO, casi di emergente necessità di procedere celermente al completamento funzionale delle opere, ancorché affidate in concessione, è autorizzata a provvedervi con finanziamenti integrativi, previa stipula di apposita convenzione con gli enti direttamente interessati all'opera ovvero con gli enti ai quali la Regione consegna l'opera ultimata.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 gli enti interessati devono impegnarsi al rimborso del finanziamento integrativo senza interessi, in quattro annualità anticipate da versarsi in favore della Regione. La prima annualità deve essere versata entro centoventi giorni dalla data di stipula della convenzione che deve prevedere idonee garanzie.
3. Per i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 viene data priorità alle opere ritenute necessarie dal CIPE.
4. L'erogazione del finanziamento avviene con le stesse modalità previste per l'esecuzione del progetto originario.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge di lire 5 miliardi, per l'anno 1996 si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è istituito il capitolo n. 45332 "Finanziamento regionale integrativo per il completamento funzionale di opere già finanziate con FIO", con lo stanziamento di lire 5 miliardi per sola competenza.
Art. 4. Dichiarazioni d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della