Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 09/10/2009 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e obiettivi. |
Art. 2. Circuiti regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo. |
Art. 3. Promozione della cultura cinematografica. |
Art. 4. Programma triennale. |
Art. 5. Piano annuale. |
Art. 6. Attività di film commission. |
Art. 7. Sostegno alle produzioni. |
Art. 8. Definizioni. |
Art. 9. Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica. |
Art. 10. Indirizzi e strumenti della programmazione. |
Art. 11. Piano regionale delle sale cinematografiche. |
Art. 12. Nucleo tecnico di valutazione. |
Art. 13. Procedimento di autorizzazione. |
Art. 14. Monitoraggio. |
Art. 15. Finalità. |
Art. 16. Rete di mediateche pubbliche. |
Art. 17. Attività. |
Art. 18. Norme transitorie e finali. |
Art. 19. Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. |
Art. 20. Norma finanziaria. |
Art. 21. Abrogazioni. |
§ 5.5.121 - L.R. 9 ottobre 2009, n. 25. [1]
Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto
(B.U. 13 ottobre 2009, n. 84)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) sostenere attività di promozione del cinema e dell’audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all’educazione delle giovani generazioni;
b) favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;
d) promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della Regione;
e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell’audiovisivo;
f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;
g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché l’implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;
h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo nel Veneto.
CAPO II
Promozione del cinema e dell’audiovisivo
Art. 2. Circuiti regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo.
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e dell’audiovisivo un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo, la Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di valore storico, artistico e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’università.
Art. 3. Promozione della cultura cinematografica.
1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d’intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico.
Art. 4. Programma triennale.
1. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla
2. Il programma triennale contiene:
a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel settore della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;
b) i criteri per l’individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto;
c) l’ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale relativi ai rispettivi ambiti territoriali;
d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo spettacolo e la promozione territoriale;
e) l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente Capo.
3. Il programma triennale mantiene efficacia fino all’approvazione del programma successivo.
4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività di cui al presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie e organizzative, che si avvalgono di professionalità riconosciute nei settori del cinema e dell’audiovisivo e che realizzano progetti di elevata qualità artistica di interesse regionale, nazionale e internazionale.
Art. 5. Piano annuale.
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’articolo 4, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il piano annuale degli interventi.
2. Il piano annuale individua:
a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le relative risorse;
b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di rilevanza locale.
3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale degli interventi mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle modalità, procedure e tempi di realizzazione.
4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano dell’anno precedente specificando:
a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell’azione regionale nel settore;
b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in collaborazione con soggetti di cui al comma 2, lettera a);
c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;
d) relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative in materia di incentivazione alle attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate dalle province ai sensi dell’articolo 147 della
CAPO III
Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto
Art. 6. Attività di film commission. [2]
1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell’audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;
b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo;
c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.
Art. 7. Sostegno alle produzioni.
1. Nell’ambito delle attività individuate nel piano annuale di cui all’articolo 6, con specifico riferimento al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione, post-produzione e di distribuzione, proposti da soggetti operanti nel Veneto, la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, può concedere contributi per:
a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere competitive nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento delle professionalità del settore.
CAPO IV
Diffusione dell’esercizio cinematografico
Art. 8. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiovisivo;
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal piano regionale di cui all’articolo 11, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;
e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica.
Art. 9. Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica.
1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;
e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione sociale e dell'associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.
2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l’insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni [3].
Art. 10. Indirizzi e strumenti della programmazione.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 9, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
Art. 11. Piano regionale delle sale cinematografiche.
1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 10, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) i criteri per l’ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) l’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
e) la dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta nel bacino d’utenza;
f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore ai cento posti;
g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
3. Il piano contiene l’indicazione della documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all’articolo 13 ed i criteri generali per lo svolgimento del relativo procedimento di autorizzazione.
4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è modificato, con le procedure di cui al comma 1, sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e dall’attività di monitoraggio di cui all’articolo 14.
Art. 12. Nucleo tecnico di valutazione.
1. Ai fini della predisposizione, dell’applicazione e della verifica del piano di cui all’articolo 11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e ne definisce il funzionamento.
2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, avvalendosi, di volta in volta, nell’esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della Provincia territorialmente competente.
3. Il Nucleo è composto:
a) da un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di spettacolo, di urbanistica e di commercio;
b) da un rappresentante dell’UPI regionale;
c) da un rappresentante dell’ANCI regionale;
d) da un rappresentante dell’AGIS/ANEC - Delegazione regionale.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d) sono designati dalle associazioni di appartenenza.
5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica tre anni.
Art. 13. Procedimento di autorizzazione.
1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati ad autorizzazione comunale nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune territorialmente competente ed è rilasciata dal comune medesimo, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di cui all’articolo 12 e nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al
3. Nel rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
Art. 14. Monitoraggio.
1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto previsto dalla
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini della programmazione di cui all’articolo 10, analizza l’offerta cinematografica nella Regione attraverso il monitoraggio della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2, può essere realizzata anche promuovendo opportune collaborazioni con i comuni e le province, oppure, avvalendosi, previa apposita convenzione, della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).
4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un rapporto sull’andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e lo trasmette al Nucleo tecnico di valutazione.
CAPO V
Mediateca regionale
Art. 15. Finalità.
1. E' confermata, presso la struttura regionale competente, la Mediateca regionale, già istituita ai sensi della legge regionale 1° giugno 1983, n. 30, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l’evoluzione del territorio del Veneto.
2. La Mediateca regionale cura la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio anche mediante un’opera di riproduzione e acquisizione di materiali audio-visuali storici e di fotografia storica. In particolare la Mediateca:
a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e cinematografici disponibili presso enti, associazioni e privati;
b) conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i quali pellicole e fotografie originali, fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse per la storia e l’evoluzione del territorio;
c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici di cui alle precedenti lettere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce l’organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.
Art. 16. Rete di mediateche pubbliche.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi del film (FIAP).
2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l’accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti almeno a livello provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo provvedimento i criteri per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 17. Attività.
1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio e consentirne la più ampia fruibilità, la Mediateca regionale rende disponibile alle biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche del territorio dotate di postazioni multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei filmati di cui la Regione detiene i diritti o le autorizzazioni alle duplicazioni.
2. La Mediateca cura altresì:
a) l’organizzazione di iniziative culturali, di studio e ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico, anche in collaborazione e/o convenzione con soggetti pubblici e privati del territorio;
b) l’organizzazione di seminari, incontri di cinematografia e fotografia, anche in collaborazione con soggetti operanti nel territorio;
c) il deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Norme transitorie e finali.
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato in esenzione.
2. Nelle more dell’approvazione del programma triennale di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di cui all’articolo 5.
3. Fino all’approvazione del piano regionale delle sale cinematografiche di cui all’articolo 11, le autorizzazioni di cui all’articolo 13 sono rilasciate sulla base della normativa vigente.
Art. 19. Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.
1. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, viene istituito il Fondo regionale di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l’erogazione del Fondo di cui al comma 1.
Art. 20. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
a) quanto alle spese di cui agli articoli 2 e 3, quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0166 “Promozione dello spettacolo” e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Azioni di promozione e sostegno del cinema e dell'audiovisivo” (funzione obiettivo F0021 “Cultura”, Area Omogenea A0049 “Cultura”) del bilancio pluriennale 2009-2011;
b) quanto alle spese di cui agli articoli 12 e 14 quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale 2009-2011;
c) quanto alle spese di cui all’articolo 15, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0167, “Iniziative per attività editoriali e catalogazione” e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione di cui alla lettera a);
d) quanto alle spese di cui all’articolo 19, quantificate in euro 750.000,00 per l’esercizio 2010 e 850.000,00 per l’esercizio 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 4 “Interventi per la cultura” e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione di cui alla lettera a).
2. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge le eventuali risorse statali provenienti dal Fondo unico dello spettacolo, destinate al cinema.
Art. 21. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:
a) la
b) gli articoli 9 e 10 della
[1] Abrogata dall'art. 40 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 28 della
[3] Comma inserito dall'art. 27 della