Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 02/12/1996 |
Numero: | 77 |
§ 3.3.374 - Direttiva 2 dicembre 1996, n. 77. [1]
Direttiva (CE) n. 96/77 della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 30 dicembre 1996, n. L 339).
Art. 1.
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della
Art. 2. [2]
I criteri di purezza di cui all'articolo 1 sostituiscono i criteri di purezza stabiliti dalle direttive 65/66/CEE, 78/663/CEE e 78/664/CEE.
Art. 3.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° luglio 1997 e non conformi alla presente direttiva, possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.
Art. 4.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO [3]
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CE) n. 98/86.
[3] Allegato da ultimo così modififcato dall’art. 1 della