§ 3.3.925 - Direttiva 27 agosto 2008, n. 84.
Direttiva n. 2008/84/CE della Commissione, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:27/08/2008
Numero:84


Sommario
Art. 1. I requisiti di purezza menzionati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella [...]
Art. 2. La direttiva n. 96/77/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.925 - Direttiva 27 agosto 2008, n. 84.

Direttiva n. 2008/84/CE della Commissione, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(G.U.U.E. 20 settembre 2008, n. L 253)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [2] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [4].

 

(3) È necessario tenere conto delle specifiche e tecniche analitiche per gli additivi secondo le indicazioni del Codex Alimentarius redatto dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).

 

(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l’alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

I requisiti di purezza menzionati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE sono specificati nell’allegato I della presente direttiva.

 

     Art. 2.

La direttiva n. 96/77/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.

 

[2] GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

 

[3] Cfr. allegato II, parte A.

 

[4] GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

 

 

Allegati [1]

(Omissis)


[1] L'allegato I è stato modificato dall'art. 1 della Direttiva n. 2009/10/CE.