§ 5.2.37 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45.
Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/09/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
Art. 2.  Revisione economico finanziaria.
Art. 3.  Piante organiche.
Art. 4.  Partecipazione a società cooperative.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 5.2.37 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45.

Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale.

(B.U. 3-9-1993, n. 75).

 

     Art. 1. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

     (Omissis).

 

     Art. 2. Revisione economico finanziaria. [1]

     1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) eleggono:

     a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi;

     b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli Iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2.

     2. I revisori dei conti sono scelti:

     a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;

     b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

     c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

     3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

     4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso.

     5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

     6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

     7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

     8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.

     9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

     10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Ipab adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1.

     11. L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e province.

 

     Art. 3. Piante organiche. [2]

 

     Art. 4. Partecipazione a società cooperative.

     1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell'Ipab alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

 

     Art. 5. Norma transitoria. [3]


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.