§ 5.2.24 - Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 29.
Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/06/1988
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, favorisce nell'ambito delle [...]
Art. 2.      1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili iscritte all'albo di cui all'articolo 4 bis, congruenti [...]
Art. 7.      1. Il Consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre
Art. 8.      1. Nell'ambito del piano regionale di formazione professionale vengono inserite apposite iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei progetti-obiettivo e nei [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 5.2.24 - Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 29. [1]

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

(B.U. n. 40 dell'1-7-1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, favorisce nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, iniziative intese a:

     a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile;

     b) promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;

     c) promuovere interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;

     d) prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione giovanile;

     e) sviluppare iniziative di scambi socio-culturali;

     f) favorire lo sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, e dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.

     g) promuovere azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi [2];

     h) verificare in corso di attuazione e valutare alla fine, gli interventi approvati dalla Regione [3].

     2. La Regione indica le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili ed assume un ruolo di sostegno e di collegamento delle risorse esistenti pubbliche e private anche mediante la promozione di iniziative e servizi di tipo sperimentale [4].

 

     Art. 2.

     1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione professionale, assistenza sociale, sanità, lavoro emigrazione, sport e tempo libero, presieduto dal segretario generale della programmazione.

     2. Il gruppo di lavoro interdisciplinare opera per il coordinamento di obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di attività a favore dei giovani.

 

     Art. 3. [5]

     1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle associazioni, con il compito di:

     a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile;

     b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani;

     c) censire le risorse presenti nel territorio, gli interventi realizzati e quelli in corso.

     2. All'interno dell'Osservatorio permanente è istituita una banca dati sulla condizione giovanile in collegamento con un Centro di documentazione anche al fine di diffondere informazioni nel settore.

 

     Art. 4. [6]

     1. E' istituita la Consulta per la condizione giovanile.

     2. La Consulta è composta da:

     a) l'Assessore regionale competente per materia o un suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) sette membri designati congiuntamente dalle consulte delle associazioni istituite presso i comuni, garantendo la rappresentatività territoriale;

     c) sette membri designati congiuntamente dalle associazioni giovanili a carattere regionale iscritte all'albo di cui all'articolo 4 bis.

     3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. La Consulta dura in carica cinque anni dalla data della sua costituzione.

     5. Per la costituzione della Consulta il Presidente della Giunta regionale invita le consulte e le associazioni di cui al comma 2 a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare, in via sostitutiva, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2, i componenti tra i responsabili delle consulte e delle associazioni.

     6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

     7. La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile regionale ed indica le iniziative ritenute necessarie e prioritarie nel campo delle politiche giovanili.

     8. Gli indirizzi e le proposte della Consulta sono sottoposti alla Giunta regionale.

     9. Per lo svolgimento della propria attività la Consulta dispone di una sua segreteria, istituita all'interno del dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione.

 

     Art. 4 bis. [7]

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni giovanili.

     2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

     a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno;

     b) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;

     c) specificità giovanile indicata chiaramente nella denominazione o contemplata all'interno dello statuto.

     3. Le modalità concernenti la tenuta dell'albo, la sua revisione biennale, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità per le eventuali cancellazioni, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta.

     4. Il parere della Consulta di cui al comma 3 è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Si prescinde altresì dal parere nelle more della costituzione della Consulta.

 

     Art. 5. [8]

     1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale approva, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7, il programma dei progetti obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile.

     2. Nel programma degli interventi sono indicate le priorità di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.

     3. Il programma di cui al comma 1 è comunicato alla Consulta per eventuali osservazioni.

 

     Art. 6.

     1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili iscritte all'albo di cui all'articolo 4 bis, congruenti con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma dei progetti obiettivo di cui all'articolo 5 [9].

     2. La Regione può affidare la gestione dei progetti-pilota in materia di assistenza sociale ai giovani, finanziati ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, a istituzioni, organismi e associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla precitata Legge regionale.

     3. I contributi sono erogati per il 50 per cento alla verifica dell'avvio del progetto di cui ai commi precedenti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione del progetto.

     3 bis. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso e l'obbligo di restituzione delle somme già erogate [10].

 

     Art. 7.

     1. Il Consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre [11] di ogni anno sulla stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, formula indirizzi in ordine allo sviluppo delle politiche giovanili.

 

     Art. 8.

     1. Nell'ambito del piano regionale di formazione professionale vengono inserite apposite iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei progetti-obiettivo e nei progetti-pilota a favore dei giovani con particolare attenzione all'acquisizione di nuove professionalità [12].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 10. [14]

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura finanziaria all'apposito Cap. 61428 del bilancio regionale per gli anni 1994, 1995 e 1996, per l'importo di lire 1.000.000.000 per ciascun anno.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 14 novembre 2008, n. 17, fermo restando quanto ivi previsto.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[10] Comma aggiunto dall'art. 96, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[12] Articolo così integrato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[13] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 1994, n. 37.