§ 5.1.128 - L.R. 7 novembre 2003, n. 30.
Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/11/2003
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Istituzione di sede farmaceutica in deroga.


§ 5.1.128 - L.R. 7 novembre 2003, n. 30.

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze

(B.U. 11 novembre 2003, n. 106).

 

Art. 1. Istituzione di sede farmaceutica in deroga.

     1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è la seguente: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pastrengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa ca' del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona, casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella Monti, casa Marognotto, casa Monfarè, Dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.

     1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione [1].


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.