§ 4.4.50 - Legge Regionale 22 ottobre 1999, n. 48.
Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/10/1999
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di [...]
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.50 - Legge Regionale 22 ottobre 1999, n. 48.

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.

(B.U. n. 93 del 26 ottobre 1999).

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte Costituzionale

con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7

ottobre 1999, ha dichiarato:

"- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio

regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti

dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio),

sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in

epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di

altre Regioni;

- non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione."

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1.

     1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti nell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 µT (micro Tesla).

     2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli.

     4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

     5. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza. [1]

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3° della Costituzione.