§ 4.4.20 - Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.
Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/07/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione.
Art. 2.  Comunicazione.
Art. 3.  Autorizzazione.
Art. 4.  Istruttoria.
Art. 5.  Limiti massimi ammissibili di esposizione.
Art. 6.  Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Norma finale.


§ 4.4.20 - Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. [1]

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

(B.U. 13 luglio 1993, n. 58).

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".

 

     Art. 2. Comunicazione.

1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 3. Autorizzazione.

1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.

3. Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.

 

     Art. 4. Istruttoria.

     [Abrogato]

 

     Art. 5. Limiti massimi ammissibili di esposizione.

     [Abrogato]

 

     Art. 6. Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

1. L’attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.

2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell’impianto.

3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell’impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     [Abrogato]

 

     Art. 8. Sanzioni.

1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.

3. Le entrate regionali derivanti dall’applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 9. Norma finale.

     [Abrogato]

 

Allegato

(Omissis).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 aprile 2018, n. 15.