§ 4.3.46 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 24.
Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:01/06/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.46 - Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 24. [1]

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.

(B.U. n. 49 del 4 giugno 1999).

 

Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico non di linea disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modificazioni.

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, sino all'espletamento di tutte le procedure relative alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi della licenza o dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 1 medesimo.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.