§ 4.3.44 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 3.
Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:18/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.44 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 3.

Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

(B.U. n. 6 del 22 gennaio 1999).

 

Art. 1. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

     1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

     1. [1].

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 63.