§ 4.1.126 - L.R. 11 febbraio 2011, n. 5.
Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/02/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 4.1.126 - L.R. 11 febbraio 2011, n. 5. [1]

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.

(B.U. 15 febbraio 2011, n. 14)

 

Art. 1. Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un’unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono da considerarsi come un unico impianto.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2013, n. 27. L'art. 23, L.R. 27/2013, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.