Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 23/12/2019 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 |
Art. 3. Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 4. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 |
Art. 5. Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione [...] |
Art. 8. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 9. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 1.7.27 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 53.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019).
(B.U. 27 dicembre 2019, n. 150)
TITOLO I
Disposizioni generali.
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell’articolo 8 della
a) disposizioni in materia di dati pubblici (open data) pubblicati sul portale della Regione di cui alla direttiva 2013/37/UE;
b) disposizioni in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla
c) disposizioni di modifica della
TITOLO II
Disposizioni in materia di open data.
Direttiva 2013/37/UE che modifica la
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della
Art. 3. Abrogazione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
Art. 4. Modifica dell’articolo 17 della
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
TITOLO III
Disposizioni in materia di energia.
Art. 5. Modifica dell’articolo 21 della
1. Al comma 3 dell’articolo 21 della
Art. 6. Modifiche dell’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 22 della
3. Il comma 3 dell’articolo 22 della
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili.”.
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
TITOLO IV
Disposizioni in materia di rapporti della Regione con l’Unione Europea.
Art. 8. Modifica dell’articolo 6 della
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della
TITOLO V
Disposizioni finali.
Art. 9. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della
Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.