§ 3.9.17 - Legge regionale 20 luglio 1993, n. 31.
Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:20/07/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti destinatari.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Deleghe alla Comunità montana Prealpi Trevigiane.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Relazione annuale sugli interventi.
Art. 7.  Norma Finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.17 - Legge regionale 20 luglio 1993, n. 31. [1]

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

(B.U. n. 61 del 23-7-1993).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modifiche, allo scopo di garantire alle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari.

     1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

     a) le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'art. 1;

     b) i consorzi tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica;

     c) le società, anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

     d) gli enti pubblici o le società miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a) su conforme parere della Giunta regionale.

     2. Ai fini della presente legge per piccola e media impresa si intende l'impresa industriale così come definita dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale secondo i criteri e le modalità definiti dal presente articolo.

     2. I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'Iva, alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Per gli interventi a favore degli enti pubblici o delle società miste di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la misura massima del contributo è del 40 per cento degli investimenti ammissibili.

     3. I suddetti contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

     4. I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

     a) acquisto di macchinari, sistemi e attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

     b) realizzazione di strutture a servizio delle imprese;

     c) prestazione di servizi alle imprese.

 

     Art. 4. Deleghe alla Comunità montana Prealpi Trevigiane.

     1. La Comunità montana Prealpi Trevigiane è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi.

     2. La Giunta regionale, sentita la Comunità montana Prealpi Trevigiane, determina le direttive in ordine alle modalità di esercizio della delega. La Giunta regionale provvede altresì ad assegnare alla Comunità montana i fondi destinati agli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1, previa formale diffida.

     2. La Comunità montana è autorizzata a prelevare, entro il limite massimo del 10 per cento delle relative assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega. La stessa trasmette alla Giunta regionale, con le modalità e nel termine stabiliti, la rendicontazione dei fondi assegnati e una relazione sul loro utilizzo.

 

     Art. 6. Relazione annuale sugli interventi.

     1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 8 miliardi per il biennio 1993-1994 si provvede:

     - quanto a lire 4 miliardi, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19 quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80251, partita n. 25, «Interventi a favore delle imprese nelle zone montane della Provincia di Treviso ai sensi della legge n. 19/1991», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992;

     - quanto a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante prelevamento del fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80251, partita n. 12 «Interventi a favore delle imprese nelle zone montane della Provincia di Treviso ai sensi della legge n. 19/1991» del bilancio pluriennale 1993-1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993/1995, è istituito il seguente capitolo:

     - cap. 20009, denominato «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad est del fiume Piave», con lo stanziamento di lire 6 miliardi per competenza e di lire 2 miliardi per cassa per l'anno 1993 e di lire 2 miliardi per sola competenza per l'anno 1994.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.