Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 12/08/2005 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE. |
Art. 2. Deroghe. |
Art. 2 bis. Contenuto e procedure delle deroghe. |
Art. 2 ter. Prelievi venatori in deroga. |
Art. 3. Condizioni e controlli. |
Art. 4. Modifica dei prelievi. |
Art. 5. Azioni di promozione. |
Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale. |
Art. 6 bis. Controlli e sanzioni. |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.4.29 - L.R. 12 agosto 2005, n. 13.
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”.
(B.U. 16 agosto 2005, n. 77).
Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della
2. [La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale] [2].
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della
Art. 2 bis. Contenuto e procedure delle deroghe. [4]
1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 ter per i prelievi venatori in deroga.
2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
Art. 2 ter. Prelievi venatori in deroga. [5]
1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della
Art. 3. Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria [6].
1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale [7].
1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale [8].
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della
Art. 4. Modifica dei prelievi. [9]
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla
Art. 5. Azioni di promozione. [10]
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 6 bis. Controlli e sanzioni. [11]
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della
2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c), della
Art. 7. Abrogazioni
1. È abrogata la
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A) [12]
ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 13 RELATIVA A:
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) |
Tempi (stagioni venatorie 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010) |
PASSERO (Passer italiae) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
PASSERA MATTUGIA (Passer montanus) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
STORNO (Sturnus vulgaris) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
TORTORA DAL COLLARE (Streptopelia decaocto) |
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
CORMORANO (Phalacrocorax carbo) |
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
FRINGUELLO (Fringilla coelebs) |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
PEPPOLA (Fringilla montifringilla) |
5 |
25 |
Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*) |
(*) Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 3 della
[5] Articolo inserito dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] Comma inserito dall'art. 4 della
[8] Comma inserito dall'art. 4 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[10] Articolo così modificato dall'art. 6 della
[11] Articolo inserito dall'art. 7 della
[12] Allegato abrogato dall'art. 8 della