Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 13/08/2004 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE. |
Art. 3. Condizioni e controlli. |
Art. 4. Modifica dei prelievi. |
Art. 5. Azioni di promozione. |
Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale. |
Art. 7. Abrogazioni. |
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.3.28 - L.R. 13 agosto 2004, n. 17. [1]
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”.
(B.U. 17 agosto 2004, n. 81).
Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 2. Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della
1. É autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera c) della
2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell’Allegato della presente legge. Per i prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.
4. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale.
Art. 3. Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.
2. In relazione all’attuazione delle necessarie misure di controllo e rendicontazione, la Giunta regionale adotta specifici atti di indirizzo per le province.
3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della
Art. 4. Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, sulla base dell’accordo del 29 aprile 2004, rep. n. 1969 sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.
Art. 5. Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
Art. 6. Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Art. 7. Abrogazioni.
1. E’ abrogata la
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
ALLEGATO
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
(*) Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì. |
[1] Legge abrogata dall’art. 7 della