§ 3.4.26 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 4.
Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:04/02/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione dei termini.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.26 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 4. [1]

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001).

(B.U. 8 febbraio 2005, n. 13).

 

Art. 1. Rideterminazione dei termini.

     1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 , è rideterminata al 31 gennaio 2006.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.