§ 3.4.25 - L.R. 6 agosto 2004, n. 14.
Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:06/08/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione dei termini.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.25 - L.R. 6 agosto 2004, n. 14. [1]

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".

(B.U. 10 agosto 2004, n. 79).

 

Art. 1. Rideterminazione dei termini.

     1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n.17 e successive modificazioni, è rideterminata sino al 31 gennaio 2005.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Lege abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.