§ 3.1.164 - L.R. 11 febbraio 2011, n. 4.
Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:11/02/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”
Art. 2.  Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”


§ 3.1.164 - L.R. 11 febbraio 2011, n. 4.

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

(B.U. 15 febbraio 2011, n. 14)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;

b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:

 

“Art. 7 bis. Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia.

1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:

a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;

b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;

c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.”.