| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste | 
| Data: | 11/02/2011 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” | 
| Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” | 
§ 3.1.164 - L.R. 11 febbraio 2011, n. 4.
Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".
(B.U. 15 febbraio 2011, n. 14)
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della 
“2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della 
a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.
     Art. 2. Inserimento di articolo nella 
1. Alla 
“Art. 7 bis. Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia.
1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della 
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:
a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;
b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;
c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.”.