Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 30/06/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione di biomassa legnosa. |
Art. 3. Interventi ammessi. |
Art. 4. Contributi per le piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai boschi. |
Art. 5. Beneficiari. |
Art. 6. Domande di contributo. |
Art. 7. Attività meccanizzate. |
Art. 7 bis. Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia. |
Art. 8. Contributi alla meccanizzazione. |
Art. 9. Beneficiari. |
Art. 10. Domande di contributo. |
Art. 11. Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose. |
Art. 12. Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose. |
Art. 13. Beneficiari. |
Art. 14. Domande di contributo. |
Art. 15. Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione. |
Art. 16. Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria. |
Art. 17. Disposizioni attuative. |
Art. 18. Abrogazioni. |
Art. 19. Norma finanziaria. |
§ 3.1.147 – L.R. 30 giugno 2006, n. 8.
Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.
(B.U. 4 luglio 2006, n. 60).
TITOLO I
Finalità ed oggetto della legge
Art. 1. Finalità.
1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:
a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
b) la riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
c) l’assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
e) l’incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l’abbandono del territorio;
g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione.
2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della
a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale [1].
TITOLO II
Le iniziative di sostegno
CAPO I
Iniziative di sostegno alla produzione di biomassa legnosa
Art. 2. Definizione di biomassa legnosa.
1. Ai fini della presente legge con il termine di biomassa legnosa si intende:
a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.
2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.
3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:
a) ciocchi o tondame da ardere;
b) legno triturato o frantumato;
c) legno cippato;
d) segatura e farina di legno;
e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
Art. 3. Interventi ammessi.
1. Sono ammessi ai contributi previsti dall’articolo 4:
a) la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;
b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive.
2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.
3. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della Giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.
4. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall’applicazione della presente legge.
5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente legislazione forestale.
Art. 4. Contributi per le piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai boschi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per uso energetico, sono concessi contributi in conto capitale, rispettivamente nella misura massima del sessanta e del settanta per cento delle spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale; il contributo viene concesso nella misura dell’ottanta per cento per gli interventi di recupero produttivo delle superfici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore quindici per cento in presenza di sistemi di produzione certificati.
Art. 5. Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco, ubicati nel territorio della regione.
2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi a riposo colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura consentita dalla normativa comunitaria vigente di cui al
3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori agricoli e i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto comunitario per le colture energetiche di cui al
Art. 6. Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un’industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.
1 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il contratto di vendita non è richiesto in presenza di colture legnose specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo maggiore di cinque anni [2].
2. É ammesso l’utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purché ne sia comprovato l’impiego ai soli fini energetici.
3. La durata minima dell’impegno colturale richiesto è di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.
CAPO II
Iniziative di sostegno alla meccanizzazione ed al condizionamento del prodotto
Art. 7. Attività meccanizzate.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di idonee macchine e attrezzature per la messa a dimora, la raccolta e la trasformazione della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle cure colturali straordinarie ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui all’articolo 3.
2. Ai fini della presente legge sono considerate funzionali alla produzione di biomassa legnosa:
a) le macchine preparatrici e trapiantatrici di talee e di altro materiale di propagazione;
b) le macchine, anche combinate, per l’abbattimento, l’allestimento e la raccolta della biomassa legnosa;
c) le cippatrici e i frantumatori;
d) le macchine taglia-spacca legna;
e) le macchine imballatrici di ramaglia e di residui di lavorazione;
f) le attrezzature per la movimentazione, il confezionamento e il trasporto della biomassa legnosa;
g) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili.
Art. 7 bis. Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia. [3]
1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:
a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;
b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;
c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.
Art. 8. Contributi alla meccanizzazione.
1. Per l’acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 7, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti.
2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione di qualità.
3. Non sono ammissibili a contributo:
a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza delle macchine;
b) le spese di natura edile.
Art. 9. Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi previsti dall’articolo 8:
a) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del
b) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
c) i gestori d’impianti di trasformazione e condizionamento del prodotto, anche associati o consorziati.
Art. 10. Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate dai preventivi di spesa per l’acquisto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 7, comma 2 o, nel caso di impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la riconversione e l’adeguamento tecnologico; non sono ammissibili a contributo gli acquisti di materiale usato.
2. Non possono essere ceduti o distolti dai profili d’impiego originariamente previsti:
a) le macchine e le attrezzature, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data d’acquisto;
b) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili, per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.
CAPO III
Iniziative di sostegno alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose
Art. 11. Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di sistemi di riscaldamento civile, di bassa e medio - alta potenza, alimentati a biomasse legnose.
2. Ai fini della presente legge sono considerati:
a) sistemi di riscaldamento civile di bassa potenza, le caldaie e le centrali termiche alimentate a biomassa legnosa di potenza fino a ottanta KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottanta per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per una o più unità di civile abitazione;
b) sistemi di riscaldamento civile di medio - alta potenza, le caldaie e le centrali termiche, anche per uso agricolo - aziendale, alimentate a biomassa legnosa, di potenza compresa tra ottanta e mille KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottantacinque per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione di energia termica e/o elettrica per uno o più fabbricati di civile abitazione, anche costituiti da più unità abitative, nonché alle loro eventuali pertinenze, quali depositi, magazzini, rimesse, stalle, box o serre.
3. I sistemi di cui al comma 2 devono essere dotati di idonei dispositivi di alimentazione, di programmazione e di controllo del funzionamento e delle prestazioni termico - ambientali erogate nonché ottemperare alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza d’uso e di emissioni.
Art. 12. Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di cui all’articolo 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell’accumulatore di calore e delle apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, nonché del magazzino o del serbatoio di accumulo e del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa.
2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche per uso agricolo - aziendale, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell’accumulatore inerziale, del magazzino o del serbatoio di accumulo nonché del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte le apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della caldaia.
3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 è incrementata di un ulteriore dieci per cento nei seguenti casi:
a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante l’adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di recupero, trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di combustione;
b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all’interno dell’azienda, esclusivamente per finalità energetiche;
c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa certificata e prodotta da società specializzate e operanti nella filiera legno energia.
4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di natura edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
Art. 13. Beneficiari.
1. Ai contributi previsti dall’articolo 12 possono accedere enti pubblici e soggetti di diritto privato.
Art. 14. Domande di contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono essere corredate da idonea documentazione o da uno specifico progetto redatto da un tecnico qualificato, da cui risulti la corrispondenza del sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali prescritte all’articolo 11.
TITOLO III
Disposizioni attuative, abrogative e finanziarie
Art. 15. Azioni di sperimentazione, di formazione e di informazione.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione del Veneto promuove iniziative di sperimentazione finalizzata all’innovazione, di formazione, di informazione e di sensibilizzazione, nell’ambito della filiera delle biomasse legnose.
Art. 16. Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria. [4]
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nell’ambito delle condizioni previste dal
Art. 17. Disposizioni attuative.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi.
1. La
Art. 19. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 2, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente la dotazione dell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” viene incrementata di euro 2.000.000,00 per sola competenza negli esercizi 2007 e 2008.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 7 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 9 della