Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”. |
Art. 3. Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni. |
Art. 9. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori [...] |
Art. 10. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori [...] |
Art. 11. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 12. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 15. Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. |
Art. 16. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”. |
Art. 17. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”. |
Art. 18. Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”. |
Art. 19. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque [...] |
Art. 20. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.1.99 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica.
(B.U. 1 marzo 2005, n. 23).
Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana
Modifica alla
Art. 1. Modifica della
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico.
1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 9 dell’articolo 4 della
Art. 3. Modifica alla legge regionale
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Regime giuridico.
1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell’ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all’articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della
“3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale.”.
Modifica alla
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni
Art. 5. Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della
“7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.”.
Modifica alla
“Legge forestale regionale” e successive modificazioni
Art. 6. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Il comma 8 dell’articolo 14 della
“8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della
“8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla
8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della
“c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 15 della
3. Al comma 6 dell’articolo 15 della
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della
“6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.”.
Art. 8. Modifica dell’articolo 23 della
1. Al comma 3 dell’articolo 23 della
2. Al comma 8 dell’articolo 23 della
3. Al comma 9 dell’articolo 23 della
4. Al comma 10 dell’articolo 23 della
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 23 della
“10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del
Modifica alla
Art. 9. Modifica all’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7. Interventi per la valorizzazione delle produzioni.
1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori.
2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della
3. Al comma 2 dell’articolo 29 della
4. Al comma 2 dell’articolo 29 della
5. Al comma 3 dell’articolo 29 della
6. Al comma 3 dell’articolo 29 della
7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Disposizioni in materia di agricoltura
Modifica alla
“Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”
Art. 11. Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. Qualora all’Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della
Disposizioni in materia di regolarizzazione dei vigneti
Art. 12. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati.
1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del
2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del
a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale;
b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.
Modifiche alla
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni
Art. 13. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del
a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;
b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della
“3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 44 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della
“4 bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura.”.
Art. 15. Modifiche all’allegato B) alla
1. Alla lettera G) “Pataticolo” dell’allegato B della
2. Alla lettera M1) “Produzioni bovine” dell’allegato B della
Modifica alla
Art. 16. Modifica dell’articolo 5 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“3 bis. In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge.”.
2. [Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto] [3].
Modifica alla
Art. 17. Modifica dell’articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
“b)
2. La lettera h) del numero 15 dell’allegato A) all’articolo 1 della
3. Il numero 36 dell’allegato A) all’articolo 1 della
“36. articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della
4. Gli effetti delle novellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore della
Disposizioni in materia di bonifica
Modifica alla
Art. 18. Modifica della
[1. Dopo l’articolo 19 bis della
“Articolo 19 ter. Ufficiale rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza.
2. L’ufficiale rogante può svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche a favore di più Consorzi di bonifica che, previa apposita convenzione, costituiscono uffici comuni per l’esercizio di dette funzioni.”.]
Disposizioni in materia di pesca
Modifica alla
Art. 19. Modifica dell’articolo 23 della
1. Il comma 2 dell’articolo 23 della
“2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 23 della
Disposizioni finali
Dichiarazione d’urgenza
Art. 20. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1 aprile 2005, n. 34.
[2] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 22 marzo 2005, n. 31.
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 45 della