§ 3.1.44 - Legge regionale 6 luglio 1994, n. 25.
Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/07/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona.
Art. 2.  Compiti del Commissario.
Art. 3.  Destinazione del personale.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.1.44 - Legge regionale 6 luglio 1994, n. 25. [1]

Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona.

(B.U. 8 luglio 1994, n. 56).

 

Art. 1. Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona.

     1. E' sciolto il Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona, istituito ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario il quale provvede alla liquidazione delle attività e dei rapporti giuridici del Consorzio stesso.

 

     Art. 2. Compiti del Commissario.

     1. Il Commissario, entro sei mesi dalla data di nomina, accerta lo stato di consistenza patrimoniale del Consorzio mediante inventario dei beni, delle entrate nonché dei rapporti giuridici pendenti; determina le modalità di liquidazione e ne segue le fasi attuative.

     2. L'inventario e le risultanze della liquidazione del Consorzio sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Destinazione del personale.

     1. Dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio è trasferito alla Regione ed inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo regionale, come indicato nell'allegata tabella.

     2. Il personale tecnicamente qualificato è assegnato a strutture regionali che svolgono analoghe attività nel settore primario.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in ordine a quanto recato dal precedente articolo 3, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 1994 con le disponibilità di cui al capitolo 5010 «Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi» secondo quanto recato dalla relativa legge finanziaria regionale.

 

 

 

      Allegato alla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25, relativa a:

                  Scioglimento del consorzio provinciale

                     per l'ortofrutticoltura di Verona

 

 

TABELLA DEL PERSONALE DEL CONSORZIO PROVINCIALE PER L'ORTOFRUTTICOLTURA DI

                                  VERONA

 

da inquadrare nel ruolo regionale, con relative qualifiche ex DPR n.

333/1990

 

                    VII q.f.         6 unità

                    VI  q.f.         2 unità

                    V   q.f.         1 unità

                    IV  q.f.         1 unità

                                    --------

                                    10 unità

 

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.