§ 3.1.2 - Legge Regionale 10 gennaio 1974, n. 2.
Provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:10/01/1974
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Fabbricati rurali ad uso abitazione.
Art. 2.  Approvvigionamento idrico e viabilità minore.
Art. 3.  Elettrificazione agricola.
Art. 4.  Sviluppo dell'irrigazione.
Art. 5.  Preferenze.
Art. 6.  Presentazione delle domande e istruttoria.
Art. 7.  Istruttoria delle domande nelle Comunità montane.
Art. 8.  Disposizione finanziaria.
Art. 9.  Integrazione legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 - Interventi a favore dell'agricoltura -.


§ 3.1.2 - Legge Regionale 10 gennaio 1974, n. 2. [1]

Provvedimenti per il miglioramento delle infrastrutture civili e produttive in agricoltura.

(B.U. n. 2 del 15-1-1974).

 

Art. 1. Fabbricati rurali ad uso abitazione.

     Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, possono essere concessi contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad uso abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, di mezzadri e di imprenditori agricoli affittuari in conformità all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Nella concessione di contributi è data preferenza:

     - alle domande di intervento per il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali;

     - alle aziende con nucleo familiare tale da assicurare la continuità dell'impresa;

     - ai mezzadri, coloni e fittavoli coltivatori diretti;

     - ai titolari di aziende di recente costituzione o ampliamento mediante mutui concessi ai sensi delle leggi sulla proprietà diretto- coltivatrice [2].

     I contributi non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

     Sulla spesa riconosciuta ammissibile, comunque non superiore a 20 milioni di lire per ciascuna opera, il contributo può essere concesso nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per le opere da realizzare in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle zone dichiarate depresse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 547 e successive modificazioni ed integrazioni [3].

 

     Art. 2. Approvvigionamento idrico e viabilità minore.

     Per la realizzazione di opere di approvvigionamento di acqua potabile al servizio di una pluralità di aziende agricole e per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali possono essere concessi contributi in conto capitale, in conformità all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Il contributo può essere accordato nella misura massima del 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non può comunque superare i 30 milioni di lire [4].

 

     Art. 3. Elettrificazione agricola.

     Per la costruzione ed il potenziamento di elettrodotti rurali possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che comunque non può essere superiore a lire 30 milioni.

     La realizzazione di detti impianti, ivi comprese le cabine di trasformazione, le reti di adduzione, di distribuzione e gli allacciamenti fino alle singole utenze per usi di illuminazione e di forza motrice, deve essere connessa con esigenze di interesse economico-agricolo.

     Ai benefici di cui al primo comma sono ammesse con preferenza le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole, che assicurino un più diffuso soddisfacimento delle esigenze sociali e produttive.

 

     Art. 4. Sviluppo dell'irrigazione.

     Per l'esecuzione delle opere di adduzione e di distribuzione delle acque a scopo irriguo, a servizio di una pluralità di aziende agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale, in armonia con l'art. 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Detta spesa non può superare i 30 milioni di lire per opera.

 

     Art. 5. Preferenze.

     Nella concessione dei contributi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 sarà data preferenza alle iniziative che interessano i coltivatori diretti, i fittavoli, i mezzadri e gli imprenditori agricoli affittuari.

     La concessione stessa comporta, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sovvenzionata e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 6. Presentazione delle domande e istruttoria.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sono dirette al Presidente della Regione tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla istruttoria e all'accertamento dell'esecuzione dei lavori. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale ed erogati dal Presidente della Regione con proprio decreto.

     Le domande per i contributi di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono trasmesse dagli Ispettorati provinciali della agricoltura ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o ai Presidenti delle Comunità montane quando queste saranno operanti, per gli adempimenti previsti dalla presente legge [5].

     In ogni provincia è costituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, presieduta dal Presidente

dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da tre rappresentanti dei produttori agricoli, scelti dalla Giunta provinciale su designazione dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative [6].

     La Commissione esamina le domande e le trasmette alla Giunta regionale con parere motivato, proponendo, se del caso, un ordine di priorità nell'accoglimento delle stesse.

 

     Art. 7. Istruttoria delle domande nelle Comunità montane.

     Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono sostituite, per i territori ricadenti in Comunità montane da commissioni presiedute dai Presidenti delle Comunità Montane e composte da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da tre rappresentanti dei produttori agricoli, scelti dalla Giunta della Comunità montana su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

     Art. 8. Disposizione finanziaria.

     La spesa annua derivante dalla applicazione della presente legge è determinata per gli esercizi 1973 e 1974 in L. 1.700 milioni e così ripartiti:

     - L. 400 milioni per gli interventi di cui all'art. 1 [7];

     - L. 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 2 [8];

     - L. 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3 [9];

     - L. 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 4;

     Per l'esercizio 1975 la spesa ammonterà a L. 2.000 milioni, ripartiti come al comma precedente salvo lo stanziamento per gli interventi di cui all'art. 3 che è elevato a L. 800 milioni.

     Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte per l'esercizio 1973 mediante utilizzazione dei fondi stanziati ai cap. 213/bis, 228/bis, 228/ter e 215 del bilancio di spesa dell'esercizio stesso.

     La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

     Le somme stanziate annualmente e non impegnate durante l'esercizio di competenza vanno iscritte in aggiunta agli stanziamenti dei successivi esercizi.

 

     Art. 9. Integrazione legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 - Interventi a favore dell'agricoltura -.

     Il primo comma dell'art. 20, della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, è così modificato:

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1976 n. 37.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 1975 n. 12.

[4] La misura massima del contributo è stata così determinata dall'art. 1, u. c. della L.R. 30 gennaio 1976 n. 9.

[5] Così modificato dall'art. 1, c. 5 della L.R. 25 gennaio 1975 n. 12.

[6] Le Commissioni Provinciali sono integrate da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, nominato dal Presidente della Giunta Regionale a norma dell'art. 29 della L.R. 31 gennaio 1975 n. 21.

[7] Con L.R. 25 gennaio 1975 n. 12 sono stati stanziati 2.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge in aggiunta allo stanziamento di cui all'art. 8. Con L.R. 8 settembre 1976 n. 37 sono stati stanziati per gli stessi interventi 435 milioni. Con L.R. 9 giugno 1975 n. 76 sono stati stanziati ulteriori 1.700 milioni.

[8] Con l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1976 n. 9 sono stati stanziati 400 milioni per l'esercizio 1976.

[9] Rifinanziati con l'art. 1 della L.R. 5 gennaio 1978 n. 2 con L. 500 milioni.