§ IV.3.1 - L.R. 25 gennaio 1975, n. 12. - Provvidenze per lo sviluppo delle
attività termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 acque minerali e termali
Data:25/01/1975
Numero:12


Sommario
Art. 1.  La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2.  Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività [...]
Art. 3.  Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.
Art. 4.  Per le finalità di cui all'art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:
Art. 5.  Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui [...]
Art. 6.  La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:
Art. 7.  Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:
Art. 8.  I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:
Art. 9.  Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante [...]
Art. 10.  Ai fini della applicazione dell'art. 2, 2° comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la [...]
Art. 11.  La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:
Art. 12.  Spetta alla Giunta regionale deliberare in merito alle domande di contributo presentate per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge con la medesima deliberazione la Giunta regionale [...]
Art. 13.  - 15. (Disposizioni transitorie e finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ IV.3.1 - L.R. 25 gennaio 1975, n. 12. - Provvidenze per lo sviluppo delle

attività termali.

 

Art. 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

     La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

 

     Art. 3. Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

     Possono altresì essere destinatari i Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi fra detti Enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.

 

     Art. 4. Per le finalità di cui all'art. 2, 1° comma, la Regione Puglia:

     a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi sono elevati al 50% se la richiesta è presentata dalle aziende termali, dagli Enti locali e dai Consorzi di tali enti;

     b) concorre sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto- cartelle al tasso del 6%.

     Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

 

     Art. 5. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con Istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

     La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'Istituto di Credito erogante;

 

     Art. 6. La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 indirizzata al Presidente della Giunta deve essere corredata:

     a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'Istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;

     b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;

     c) dalla dichiarazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico del Comune;

     d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze.

     Se la domanda è effettuata da Enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

     La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 7. Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

     - l'acquisto del terreno o degli immobili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

     - l'esecuzione delle opere murarie;

     - l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idropiniche nonchè di attrezzature igienico-sanitarie;

     - l'arredamento;

     - la realizzazione di giardini e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;

     - gli oneri fiscali per i primi rilievi geognostici nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaborazione.

 

     Art. 8. I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:

     - per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;

     - per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 326 e dalla legge regionale 4 luglio 1973 n. 16, purché quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 6 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell'Istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

     La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

     La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva alla autorizzazione della cancellazione.

     Il vincolo della destinazione dell'immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo di conto capitale.

     Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della Giunta, venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.

 

     Art. 10. Ai fini della applicazione dell'art. 2, 2° comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100% della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia deficitario.

 

     Art. 11. La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei Comuni va indirizzata al Presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:

     a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;

     b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.

 

     Art. 12. Spetta alla Giunta regionale deliberare in merito alle domande di contributo presentate per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge con la medesima deliberazione la Giunta regionale stabilisce ed adotta modalità, termini e prescrizioni per l'erogazione del contributo e per la sua destinazione conformemente alle disposizioni della presente legge.

     Alla erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega dell'Assessore preposto al Settore Industria [1].

     Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al 1° comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

 

     Art. 13. - 15. (Disposizioni transitorie e finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Così sostituito dalla L.R. n. 44/1980.