Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 25/07/2008 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [...] |
§ 2.4.66 - L.R. 25 luglio 2008, n. 10.
Modifica dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni
(B.U. 29 luglio 2008, n. 62)
1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della
“c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.”.