§ 2.2.48 - L.R. 20 novembre 2003, n. 31.
Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:20/11/2003
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.


§ 2.2.48 - L.R. 20 novembre 2003, n. 31.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.".

(B.U. 25 novembre 2003, n. 111).

 

     Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

     1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, dopo le parole: "e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione delle società fiduciarie".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2.

     1. La Veneto Sviluppo S.p.A., in armonia con lo Statuto della Regione del Veneto e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre:

     a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

     b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

     c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

     d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.”.

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3.

     1. La società opera esclusivamente quale società di intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

     2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, la società può, in particolare:

     a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione regionale;

     b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

     c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica regionale;

     d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;

     e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;

     f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio regionale, fondi destinati all'acquisizione e gestione di partecipazioni minoritarie al capitale di società ed enti;

     g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della Regione del Veneto.

     3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e più economicamente gli obiettivi della società.”.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono svolti dalla società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

     a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

     b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

     3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.”.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     “Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A.".”.