§ 2.1.12 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 51.
Validità delle graduatorie concorsuali attualmente aperte.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/09/1994
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. La validità delle graduatorie concorsuali sottoelencate, aperte alla data del 1° agosto 1994, e prorogata di un anno dalla scadenza delle singole graduatorie, per la copertura, fino al limite [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 2.1.12 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 51. [1]

Validità delle graduatorie concorsuali attualmente aperte.

(B.U. 16 settembre 1994,n. 77).

 

Art. 1.

     1. La validità delle graduatorie concorsuali sottoelencate, aperte alla data del 1° agosto 1994, e prorogata di un anno dalla scadenza delle singole graduatorie, per la copertura, fino al limite del 50 per cento, dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL 15 giugno 1994, n. 376:

     - concorso pubblico per 15 posti di Istruttore-assistente amministrativo;

     - concorso pubblico per 1 posto di Esecutore-addetto al sistema informativo presso il Consiglio regionale;

     - concorso pubblico per 5 posti di Funzionario tecnico forestale.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.