§ 5.17.80 - L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:27/10/2009
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 2)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 4)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 5)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 6)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 7)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 8)
Art. 8.  (Inserimento dell'articolo 8bis)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 9)
Art. 10.  (Inserimento dell'articolo 9bis)
Art. 11.  (Inserimento dell'articolo 9ter)
Art. 12.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.17.80 - L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

(B.U. 17 novembre 2009, n. 46)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), la parola: "territorio" è sostituita dalla seguente: "comprensorio".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3. (Direttore delle piste)

1. L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:

 

"2 bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteurs-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur.".

 

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"2 ter. L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.".

 

3. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"2 quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.".

 

4. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

 

"2 quinquies. L'abilitazione di cui al comma 2quater è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:

 

"3 bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).".

 

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"3 ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes, con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;

b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"3 quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;

b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

 

"3 quinquies. L'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997, le parole: "con esperienza non inferiore a tre anni," sono soppresse.

 

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'avvio della stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.".

 

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"3 bis. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di piste di sci all'atto dell'entrata in servizio.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7. (Obbligo di aggiornamento)

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è verificato in sede di aggiornamento.".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 8. (Corsi ed aggiornamenti)

1. L'organizzazione del corso per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di accertamento linguistico sono assicurate dall'Amministrazione regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite l'associazione dei gestori di impianti a fune, l'associazione gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché l'associazione dei pisteurs e direttori di pista maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti, stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni all'Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono essere versate direttamente a questi ultimi.

3. In caso di effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes sono esonerati dall'effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur di cui all'articolo 4, comma 2bis, certificata dai gestori presso i quali hanno operato.

4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).".

 

     Art. 8. (Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/1997, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

 

"Art. 8 bis. (Attestato di abilitazione)

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9.".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, le parole: "piste di sci" sono sostituite dalle seguenti: "formazione delle professioni turistiche".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:

 

"1 bis. L'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3bis, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3bis, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.".

 

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1 ter. L'iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3quinquies, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3quinquies, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.".

 

4. Dopo il comma 1ter dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

 

"1 quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo, effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell'attestato di abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8.".

 

     Art. 10. (Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 2/1997, come modificato dall'articolo 9, è inserito il seguente:

 

"Art. 9 bis. (Tesserino di riconoscimento)

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco.

2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante l'esercizio dell'attività.

3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche in caso di cancellazione dall'elenco regionale.

4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel comprensorio sciistico.".

 

     Art. 11. (Inserimento dell'articolo 9ter)

1. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 2/1997, come introdotto dall'articolo 10, è inserito il seguente:

 

"Art. 9 ter. (Sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali)

1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, oltre che nel caso di cui all'articolo 7, comma 3, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi dall'elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche procede, con provvedimento del dirigente competente, alla cancellazione dell'interessato dall'elenco. La cancellazione è disposta anche in caso di cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato.

3. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8.".

 

     Art. 12. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

 

a) il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 2/1997;

 

b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997;

 

c) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 è determinato in euro 2.000 a decorrere dall'anno 2011.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16 (Interventi nel settore della politica del lavoro).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso bilancio nell'obiettivo programmatico 1.3.2 (Comitati e Commissioni) al capitolo 64827 (Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini).

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.