§ 5.17.76 - L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:13/11/2007
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 2)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 4)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 8)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 9)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 10)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 11)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 16)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 19)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 20)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 24)
Art. 11.  (Modificazioni all'articolo 25)
Art. 12.  (Modificazioni all'articolo 28)
Art. 13.  (Modificazione all'articolo 30)
Art. 14.  (Sostituzione dell'allegato A)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie)
Art. 16.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.17.76 - L.R. 13 novembre 2007, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(B.U. 15 novembre 2007, n. 47)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), dopo le parole: "ed escursioni con gli sci;" sono inserite le seguenti: ", con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve;".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"c) allenatore tecnico nazionale formato dalla FISI.".

 

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è abrogata.

 

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISI.".

 

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente.".

 

5. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999, è aggiunta la seguente:

 

"dbis) direttore di scuola di sci.".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:

 

a) hanno compiuto la maggiore età;

 

b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

 

c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali.".

 

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"c) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'AVMS, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). E' ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);".

 

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è abrogata.

 

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, è aggiunto il seguente:

 

"6bis. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell'articolo 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell'arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell'AVMS, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi.".

 

5. Dopo il comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

 

"6ter. Salvo quanto disposto dal comma 6quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo.".

 

6. Dopo il comma 6ter dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

 

"6quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo possono svolgere l'attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all'articolo 4.".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L'AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali.".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, le parole: ", una volta ogni due anni," sono soppresse.

 

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall'AVMS, il Presidente dell'AVMS rilascia all'interessato l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo, fatto salvo l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell'impedimento.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 10)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:

 

"1bis. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

 

a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta;

 

b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 8, comma 6bis;

 

c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 13, comma 1, ultimo periodo.".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 11)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"c) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;".

 

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, le parole: "salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 16. (Modalità di svolgimento dell'attività)

 

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.

 

2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci.".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 19)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione scade il 31 maggio di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale e il 30 novembre di ogni anno per le scuole estive.".

 

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A;".

 

3. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"abis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l'organico effettivo minimo della scuola abbia impartito, per conto della stessa scuola, un numero di ore di lezioni, durante la stagione precedente, non inferiore a centocinquanta, per i maestri di discipline alpine e di snowboard, e non inferiore a cinquanta, per i maestri di discipline nordiche. L'autorizzazione può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente;".

 

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;".

 

5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: " la direzione della scuola sia affidata ad un maestro che disponga della qualifica di direttore" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione di direttore di scuola di sci".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "alla struttura regionale competente in materia di turismo" sono inserite le seguenti: "entro il 30 settembre di ogni anno per le scuole operanti nella sola stagione invernale ed entro il 31 marzo di ogni anno per le scuole estive".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, le parole: "dalla data di presentazione della relativa domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza dei termini di cui al comma 1".

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "ogni due anni".

 

     Art. 11. (Modificazioni all'articolo 25)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "senza essere iscritto all'albo," sono sostituite dalle seguenti: "senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo".

 

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000;".

 

     Art. 12. (Modificazioni all'articolo 28)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: "nonché per allenatori nazionali e regionali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per allenatore tecnico nazionale".

 

2. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "per incentivare la ristrutturazione" sono inserite le seguenti: ", ed eventuali ampliamenti derivanti esclusivamente da adeguamenti normativi o funzionali al miglioramento del servizio,".

     Art. 13. (Modificazione all'articolo 30)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 30 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'allegato A)

1. L'allegato A della l.r. 44/1999 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

 

2. I requisiti numerici di cui all'allegato A, come sostituito dal comma 1, non si applicano, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, alle scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007 alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.

 

2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.

 

     Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

(Articolo 19, comma 2, lettera a))

 

Portata oraria degli impianti

della località

Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard

oltre 15.000

30

oltre 10.000 e fino a 15.000

20

oltre 6.000 e fino a 10.000

10

fino a 6.000

5

 

 

Lunghezza delle piste di sci di fondo

Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche

Oltre 6 km

5

Fino a 6 km

3