Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 13/11/2007 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 10) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 11) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 16) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 19) |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 20) |
Art. 10. (Modificazione all'articolo 24) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 25) |
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 28) |
Art. 13. (Modificazione all'articolo 30) |
Art. 14. (Sostituzione dell'allegato A) |
Art. 15. (Disposizioni transitorie) |
Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.17.76 - L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).
(B.U. 15 novembre 2007, n. 47)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
"c) allenatore tecnico nazionale formato dalla FISI.".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISI.".
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente.".
5. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della
"dbis) direttore di scuola di sci.".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 8)
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della
"3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:
a) hanno compiuto la maggiore età;
b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);
c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali.".
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della
"c) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'AVMS, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7 della
3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 della
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della
"6bis. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell'articolo 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell'arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell'AVMS, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi.".
5. Dopo il comma 6bis dell'articolo 8 della
"6ter. Salvo quanto disposto dal comma 6quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo.".
6. Dopo il comma 6ter dell'articolo 8 della
"6quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo possono svolgere l'attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all'articolo 4.".
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. L'AVMS indice e organizza, per conto e previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L'AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali.".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della
"3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall'AVMS, il Presidente dell'AVMS rilascia all'interessato l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo, fatto salvo l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell'impedimento.".
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 10)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1bis. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta;
b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 8, comma 6bis;
c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 13, comma 1, ultimo periodo.".
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 11)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della
"c) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;".
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 16)
1. L'articolo 16 della
" Art. 16. (Modalità di svolgimento dell'attività)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.
2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci.".
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 19)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della
"a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A;".
3. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della
"abis) salvi i casi di nuova apertura, ciascuno dei maestri costituenti l'organico effettivo minimo della scuola abbia impartito, per conto della stessa scuola, un numero di ore di lezioni, durante la stagione precedente, non inferiore a centocinquanta, per i maestri di discipline alpine e di snowboard, e non inferiore a cinquanta, per i maestri di discipline nordiche. L'autorizzazione può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente;".
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della
"b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola;".
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 20)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 10. (Modificazione all'articolo 24)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 25)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della
"e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000;".
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 28)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della
2. Al comma 4 dell'articolo 28 della
Art. 13. (Modificazione all'articolo 30)
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 30 della
Art. 14. (Sostituzione dell'allegato A)
1. L'allegato A della
2. I requisiti numerici di cui all'allegato A, come sostituito dal comma 1, non si applicano, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, alle scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007 alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.
2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.
Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
(Articolo 19, comma 2, lettera a))
Portata oraria degli impianti della località |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard |
oltre 15.000 |
30 |
oltre 10.000 e fino a 15.000 |
20 |
oltre 6.000 e fino a 10.000 |
10 |
fino a 6.000 |
5 |
|
|
Lunghezza delle piste di sci di fondo |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche |
Oltre 6 km |
5 |
Fino a 6 km |
3 |