§ 5.7.23 - Legge regionale 1 dicembre 1992, n. 67.
Interventi in materia di sistemazioni idraulico - forestali e difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.7 bonifica
Data:01/12/1992
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmazione degli interventi).
Art. 3.  (Esecuzione delle opere).
Art. 4.  (Concessione di contributi).
Art. 5.  (Manutenzione delle opere).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Variazioni di bilancio).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.7.23 - Legge regionale 1 dicembre 1992, n. 67.

Interventi in materia di sistemazioni idraulico - forestali e difesa del suolo.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attesa dell'elaborazione ed adozione dei piani di bacino previsti dalla legge 28 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e in applicazione dei disposti del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta e della Legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, recante norme sull'ordinamento dei Servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali realizza programmi di intervento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali.

     2. Gli interventi fanno riferimento all'esecuzione di sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe, nonché alla regimazione delle aste torrentizie nelle zone di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali.

 

     Art. 2. (Programmazione degli interventi).

     1. Il programma annuale o poliennale degli interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nel quadro di applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recanti "riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

     2. Il programma degli interventi viene predisposto sulla scorta dei dati emergenti dagli studi e dalle rilevazioni effettuati e/o coordinati dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali e dalle valutazioni delle segnalazioni e richieste pervenute da Enti territoriali, nonché tenendo presente le emergenze riscontrabili.

 

     Art. 3. (Esecuzione delle opere).

     1. Alla progettazione delle opere incluse nel programma di cui all'articolo 2, vi provvede al Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, avvalendosi anche di studi professionali specializzati.

     2. L'esecuzione diretta o in appalto dei lavori programmati e la loro direzione tecnica è di competenza del Servizio di sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali, che vi provvede in applicazione alle normative in vigore.

 

     Art. 4. (Concessione di contributi). [1]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, in conto capitale sulle spese ammesse, per interventi finalizzati alla difesa del suolo, predisposti da Comuni, Comunità montane e Consorzi di miglioramento fondiario e non rientranti nei programmi di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. Il contributo, da erogarsi sulla base di un progetto, presentato dai soggetti indicati nel comma 1, istruito e approvato dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, che ne valuta la congruità economica e la rispondenza tecnica, può essere concesso nella misura del 90 percento per le domande presentate da Comuni e Comunità montane e nella misura percentuale stabilite da normative nazionali e comunitarie vigenti in materia per le istanze presentate da Consorzi di miglioramento fondiario.

     3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a mezzo di acconti, sulla scorta di presentazione di idonea documentazione contabile.

 

     Art. 5. (Manutenzione delle opere).

     1. Per assicurare la funzionalità delle opere, il programma annuale prevede che una quota di almeno il 10 percento dei finanziamenti disponibili sia destinata per interventi di ordinaria manutenzione delle opere realizzate.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di Lire 1.800 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale dell'anno in corso:

     a) capitolo n. 38280 avente la seguente denominazione: "Spese per opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di Lire 1.400 milioni per gli oneri di cui agli artt. 3, comma secondo, e 5;

     b) capitolo n. 38300 avente la seguente denominazione: "Contributi per opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe" con uno stanziamento di Lire 100 milioni per gli oneri di cui all'art. 4;

     c) capitolo n. 38340 avente la seguente denominazione: "Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio" con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1°;

     d) capitolo n. 38345 (di nuova istituzione) e avente la seguente denominazione: " Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio " con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'art. 2, comma secondo;

     e) capitolo n. 38380 avente la seguente denominazione: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL)" con uno stanziamento di Lire 200 milioni per gli oneri di cui agli artt. 3, comma secondo, e 5.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 1.800 milioni dello stanziamento al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (D. sviluppo economico

     - 4 interventi settoriali 4.1. agricoltura - 4.1.1. risarcimento danni causati dal gelo) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

     3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

     a) in diminuzione

     Cap. 69020: " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Lire 1.800.000.000

     b) in aumento

     Cap. 38280: " Spese per opere di sistemazione idraulico forestale e di difesa da valanghe LR 1 dicembre 1992, n. 67 " Lire 1.400.000.000

     Cap. 38300: "Contributi per opere di sistemazione idraulico forestale e di difesa da valanghe LR 1 dicembre 1992, n. 67" Lire 100.000.000

     Cap. 38340: "Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio LR 1 dicembre 1992, n. 67" Lire 50.000.000

     Programma regionale 2.2.1.06

     Codificazione 2.1.1.4.2.2.10.15.04

     Cap. 38345: (di nuova istituzione)

     "Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio

     LR 1 dicembre 1992, n. 67 " Lire 50.000.000

     Cap. 38380: "Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (CCNL) LR 1 dicembre 1992, n. 67" Lire 200.000.000

     Totale in aumento Lire 1.800.000.000

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.